Cassazione Penale, Ordinanza n. 32318/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge un solo motivo, sostanzialmente diretto contro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e non manifestamente illogica, poiché il giudice di merito aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi a fronte di plurime condanne definitive per reati eterogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già disattese e comunque volto a censurare una valutazione di merito sorretta da motivazione non illogica. La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma presuppone la validità della decisione di condanna.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione immune da manifesta illogicità e quindi non sindacabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito non presenti manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inidoneo a superare il controllo di legittimità e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La presenza di plurimi precedenti penali definitivi per reati eterogenei può costituire elemento idoneo a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, ove il giudice lo valorizzi come indice negativo della personalità dell'imputato.
Come è indicizzato
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