Sentenza del 24/02/2016 n. 3605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della C.T.R. della Lombardia, sostenendo che la documentazione richiesta fosse stata inizialmente prodotta e che il ritardo nel pagamento del rimborso IVA fosse dipeso dalla tardiva richiesta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della garanzia fideiussoria. Chiedeva quindi il riconoscimento degli interessi maturati dal 9 ottobre 2001, data della revoca della sospensione del pagamento, al 27 gennaio 2005, data del pagamento della sorte capitale. Il ricorso per cassazione denunciava contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa agli interessi sul rimborso IVA. Il motivo era formulato in modo confuso e cumulativo, sovrapponendo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza quesiti distinti e conformi ai requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38
Gli interessi non spettano se l'intervallo di tempo tra la richiesta dei documenti necessari e la loro consegna supera i 15 giorni
La norma è stata invocata dall'Amministrazione per sostenere che il ritardo nella produzione della documentazione, inclusa la garanzia fideiussoria, escludesse il diritto agli interessi sul rimborso IVA. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato questa questione nel merito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La disposizione disciplina le garanzie e le condizioni connesse all'erogazione dei rimborsi IVA. È stata richiamata dalla società per sostenere che la fideiussione fosse stata richiesta tardivamente dall'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quelle relative a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione costituiscono mezzi di impugnazione distinti, che devono essere formulati in modo specifico e separato.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nel regime applicabile alla sentenza impugnata, imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un autonomo momento di sintesi per i vizi di motivazione. La mancata osservanza di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
Le disposizioni riguardano il contenuto della sentenza tributaria, in particolare la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto e la motivazione della decisione. Sono state richiamate nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha valutato la fondatezza sostanziale.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5
La norma transitoria ha reso applicabile, per la sentenza impugnata, il regime dell'art. 366-bis c.p.c. relativo ai quesiti di diritto e ai momenti di sintesi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ricondotti con chiarezza a uno dei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non è ammesso accorpare in modo indistinto violazioni di legge e vizi di motivazione.
- Le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere formulate separatamente, con quesiti o indicazioni specifiche coerenti con il rispettivo vizio denunciato.
- Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetti formali senza che la Corte esamini la fondatezza della pretesa sostanziale, anche quando la controversia riguarda somme potenzialmente dovute.
- In materia di rimborsi IVA, il diritto agli interessi può dipendere dal rispetto degli obblighi documentali e dalla tempestiva produzione delle garanzie richieste; la valutazione richiede l'esame puntuale delle richieste dell'Amministrazione e delle date di consegna.
- La tempestività o tardività della richiesta di una garanzia da parte dell'Amministrazione deve essere fatta valere attraverso motivi di ricorso chiaramente strutturati e processualmente ammissibili.
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