Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1116/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Leporano n. 42 del 30.07.2021, affissa all’Albo Pretorio in data 06.08.2021, avente ad oggetto “Approvazione definitiva della variante di adeguamento del PRG vigente del Comune di Leporano al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale;

Giustizia amministrativa202101493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Leporano di approvazione definitiva della variante di adeguamento del PRG al PPTR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante di adeguamento del PRG vigente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nonché degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione relativa all’integrità del contraddittorio: la notificazione del ricorso al Comune è stata effettuata all’indirizzo PEC risultante dall’Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA), mentre dai pubblici registri risultava che il Comune aveva comunicato un diverso domicilio digitale al Registro delle Pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Il Comune e la Regione non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto invalida la notificazione eseguita all’indirizzo risultante dall’IPA, poiché, quando l’amministrazione ha comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni, tale registro costituisce il riferimento ufficiale per la notificazione degli atti giudiziari. L’indirizzo IPA può essere utilizzato soltanto in via residuale, dopo avere verificato che il Registro delle Pubbliche amministrazioni non contenga il domicilio digitale dell’ente. È stata quindi disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 44 c.p.a., la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, al Comune nelle forme prescritte dalla legge. È stato assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con avvertimento che l’inadempimento comporterà l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 12 novembre 2026; nessuna decisione di merito è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Individua l’Indice delle Pubbliche amministrazioni, nel quale era stato reperito l’indirizzo PEC utilizzato per la notificazione.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012

    Prevede il Registro delle Pubbliche amministrazioni quale registro nel quale le amministrazioni comunicano il proprio domicilio digitale rilevante per le notificazioni degli atti giudiziari.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012

    La notificazione all’indirizzo risultante dall’IPA è valida soltanto in via residuale, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle Pubbliche amministrazioni.

  • art. 44 c.p.a.

    Consente di disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione invalida.

  • art. 35 c.p.a.

    L’omessa rinnovazione della notificazione nel termine assegnato determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 65 c.p.a.

  • art. 66 c.p.a.

  • art. 67 c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Richiamata quale fondamento della rinnovazione d’ufficio della notificazione invalida.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione ha comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, la notificazione degli atti giudiziari deve essere eseguita a tale indirizzo; la notificazione all’indirizzo risultante dall’IPA è invalida.
  • L’indirizzo PEC risultante dall’IPA è utilizzabile per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto in via residuale, dopo avere verificato che il Registro delle Pubbliche amministrazioni non contenga il domicilio digitale dell’ente.
  • In presenza di una notificazione invalida per errata individuazione del domicilio digitale dell’amministrazione intimata, il giudice amministrativo deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44 c.p.a., assegnando un termine perentorio alla parte ricorrente.
  • L’omessa rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.