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Ordinanza

Ordinanza n. 1872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00209/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Cagliari ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 209/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dalla pronuncia emerge che l'appellante ha dedotto la necessità di evitare il pregiudizio derivante dall'esecuzione della decisione di primo grado, ma non ha adeguatamente provato la gravità e l'irreparabilità del danno. L'interesse coinvolto ha natura patrimoniale e riguarda una somma la cui entità è indicata come non tale da determinare un irreversibile periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto non dimostrati i presupposti cautelari, in particolare la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio, escludendo un periculum in mora irreversibile in ragione della natura patrimoniale dell'interesse e dell'entità della somma pretesa. Il Comune appellante è stato condannato alle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla prova della gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata richiede la prova adeguata di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
  • La natura meramente patrimoniale dell'interesse, valutata insieme all'entità della somma coinvolta, può escludere l'irreversibilità del periculum in mora e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • L'onere di dimostrare concretamente i presupposti della tutela cautelare grava sulla parte che ne chiede la concessione; la mera allegazione del pregiudizio non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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