Ordinanza n. 1872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00209/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Cagliari ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 209/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dalla pronuncia emerge che l'appellante ha dedotto la necessità di evitare il pregiudizio derivante dall'esecuzione della decisione di primo grado, ma non ha adeguatamente provato la gravità e l'irreparabilità del danno. L'interesse coinvolto ha natura patrimoniale e riguarda una somma la cui entità è indicata come non tale da determinare un irreversibile periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto non dimostrati i presupposti cautelari, in particolare la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio, escludendo un periculum in mora irreversibile in ragione della natura patrimoniale dell'interesse e dell'entità della somma pretesa. Il Comune appellante è stato condannato alle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla prova della gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata richiede la prova adeguata di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
- La natura meramente patrimoniale dell'interesse, valutata insieme all'entità della somma coinvolta, può escludere l'irreversibilità del periculum in mora e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- L'onere di dimostrare concretamente i presupposti della tutela cautelare grava sulla parte che ne chiede la concessione; la mera allegazione del pregiudizio non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →