Sentenza del 24/06/2015 n. 13045 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo che, nell'ambito del condono fiscale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, il mancato pagamento integrale delle rate successive alla prima comporti l'inefficacia della definizione agevolata. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento della prima rata, facendo salvo per l'Ufficio il recupero delle somme residue e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice del rinvio dovrà esaminare anche le eccezioni formulate dalla contribuente e decidere nuovamente la controversia, regolando le spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che il condono ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
Il condono relativo alle imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali non si perfeziona con il solo pagamento della prima rata: è necessario il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Le disposizioni di altre forme di condono che ammettono l'efficacia anche in caso di adempimento parziale non possono essere applicate analogicamente.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
La sentenza richiama la possibilità, prospettata dalla CTR, di applicare le sanzioni per omesso o tardivo versamento; tuttavia, secondo la Cassazione, il mancato pagamento integrale impedisce preliminarmente il perfezionamento del condono.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate di natura eccezionale occorre verificare la disciplina specifica prevista dalla legge applicabile, senza estendere per analogia regole previste per altri tipi di condono.
- Quando la norma richiede il pagamento integrale entro termini determinati, il pagamento della sola prima rata non è sufficiente a perfezionare il beneficio, salvo un'espressa previsione normativa contraria.
- L'omesso pagamento delle rate successive può comportare l'inefficacia della definizione agevolata e consentire all'Amministrazione finanziaria di recuperare il dovuto, oltre agli eventuali interessi e alle sanzioni previste.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva tutti gli aspetti della controversia: il giudice del rinvio deve riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte e valutando le ulteriori eccezioni non esaminate.
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