Cassazione Penale, Ordinanza n. 03551/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/03/2025. Il motivo unico dedotto contestava l'applicazione della recidiva, ritenuta dal giudice di merito in relazione a precedenti condanne per reati della stessa indole e alla commissione del fatto nell'ambito di un'attività svolta in modo abituale e organizzato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non evidenziava profili di illogicità della motivazione né travisamenti oggettivi degli elementi valutati dal giudice di merito, trattandosi di un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, purché sorretto da motivazione sufficiente in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza e sull'incidenza della recidiva è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifesta illogicità o travisamenti.
- Per censurare efficacemente la decisione sulla recidiva non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto: occorre dedurre specifici vizi logici o errori percettivi della motivazione impugnata.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando rende comprensibile il giudizio di maggiore gravità del fatto e della personalità del reo, anche in relazione a precedenti condanne per reati della stessa indole e a una condotta abituale e organizzata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
Come è indicizzato
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