Sentenza del 11/04/2018 n. 994 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'omessa inclusione nel valore doganale delle merci importate, per l'anno 2010, di un corrispettivo pari al 7,5% delle vendite nette in Italia versato dalla società italiana alla casa madre tedesca P. AG per servizi e diritti connessi alla fabbricazione, vendita, uso e rivendita dei prodotti. Secondo l'Ufficio, tale corrispettivo costituiva una royalty e doveva essere aggiunto al prezzo di acquisto ai fini della determinazione dei dazi e dell'IVA, con applicazione delle sanzioni. La società sosteneva invece che mancassero i presupposti per l'inclusione: il pagamento era riferito soltanto alle merci vendute in Italia, non era richiesto dai fornitori asiatici né costituiva una condizione dei contratti di vendita, e non era dimostrato un collegamento societario tra la casa madre tedesca e i produttori esteri.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto non provato che i fornitori cinesi appartenessero allo stesso gruppo societario della casa madre tedesca o fossero da essa partecipati; il controllo di qualità e l'esclusiva di fabbricazione non sono stati considerati sufficienti a dimostrare tale collegamento. Inoltre, il corrispettivo del 7,5% era calcolato soltanto sulle merci effettivamente vendute in Italia e non sull'intero quantitativo importato, sicché non risultava una condizione di vendita delle merci al momento dell'importazione. La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-173/15 è stata ritenuta non applicabile perché presupponeva il pagamento a una società collegata sia al venditore sia all'acquirente nell'ambito dello stesso gruppo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del Codice doganale dell'Unione
Affinché le royalties siano assoggettate ai dazi, il loro pagamento deve essere qualificabile come condizione di vendita delle merci importate.
Le royalties e i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore doganale soltanto quando ricorre un effettivo collegamento con la vendita delle merci importate e il pagamento costituisce una condizione necessaria della vendita.
Articolo 136, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del Regolamento UE n. 2744/2015
La condizione di vendita ricorre quando il pagamento è richiesto dall'impresa estera esportatrice o da un soggetto ad essa collegato, quando il pagamento soddisfa un obbligo del venditore, oppure quando le merci non possono essere vendute o acquistate senza il pagamento al licenziante.
La norma individua tre ipotesi tipiche che consentono di considerare royalties e diritti di licenza come elementi da includere nel valore doganale. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente almeno una di tali condizioni.
Articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento CEE n. 2913/1992
I corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una condizione di vendita quando, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento viene richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e viene versato a questa stessa impresa.
La sentenza ha interpretato la disposizione nel senso che, nel caso esaminato, era necessario dimostrare l'appartenenza del venditore e dell'acquirente a uno stesso gruppo o l'esistenza di un collegamento societario rilevante tra il licenziante e il venditore estero.
Articolo 160 del Regolamento CEE n. 2454/1993
Richiamato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-173/15.
La disposizione disciplina il rapporto tra royalties, diritti di licenza e condizione di vendita ai fini della determinazione del valore doganale, ma la Commissione ha ritenuto non integrato nel caso concreto il presupposto del collegamento societario richiesto.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 9 marzo 2017, causa C-173/15
I corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una condizione di vendita quando, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento venga richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e venga versato a questa stessa impresa.
Il principio non comporta automaticamente l'inclusione di ogni royalty infragruppo nel valore doganale: occorre verificare che il licenziante sia collegato sia all'importatore sia al venditore estero e che il pagamento sia effettivamente condizione della vendita.
Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 69073 del 17 giugno 2016
Occorre capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita.
La condizione di vendita può risultare anche implicitamente dai rapporti contrattuali e commerciali, ma deve essere dimostrata attraverso elementi concreti che evidenzino l'impossibilità di vendere o acquistare le merci senza il pagamento della royalty.
Massime di principio
- Una royalty deve essere inclusa nel valore doganale soltanto se è collegata alle merci importate e il suo pagamento costituisce una condizione effettiva, anche implicita, della vendita o dell'acquisto.
- Il semplice fatto che la royalty sia pagata a una casa madre o a una società dello stesso gruppo dell'importatore non è sufficiente: occorre provare anche il collegamento rilevante con il venditore estero oppure che quest'ultimo richieda o imponga il pagamento.
- Il controllo qualitativo sui produttori esteri, l'uso di un marchio o l'esclusiva di fabbricazione non dimostrano automaticamente l'esistenza di un gruppo societario o di un collegamento partecipativo tra licenziante e produttori.
- La base di calcolo della royalty è rilevante: un corrispettivo calcolato sulle sole merci rivendute nel mercato interno può non essere riferibile all'intero quantitativo importato e può rendere problematico il suo inserimento nel valore doganale al momento dell'importazione.
- L'Amministrazione doganale deve fornire elementi concreti per dimostrare la condizione di vendita; non è sufficiente una qualificazione astratta del corrispettivo come royalty.
- I principi elaborati dalla Corte di Giustizia devono essere applicati verificando la piena analogia dei fatti, soprattutto quanto all'esistenza di un gruppo societario e al ruolo del licenziante nei rapporti con i fornitori esteri.
- In situazioni analoghe è opportuno esaminare contratti di licenza, contratti di fornitura, flussi di pagamento, rapporti partecipativi e poteri del licenziante sui fornitori, distinguendo il mero controllo qualitativo da un controllo societario o commerciale tale da rendere il pagamento una condizione della vendita.
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