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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che fosse erroneo applicare il divieto di doppia imposizione per escludere il recupero dell'IVA relativa a cessioni di kerosene effettuate senza fattura. Le fatture emesse indicavano formalmente cessioni di kerosene, ma in realtà occultavano cessioni di gasolio. Secondo l'Amministrazione, la successiva cessione non fatturata del kerosene costituiva un'operazione distinta, autonomamente imponibile, sicché l'IVA poteva essere recuperata anche se erano già state emesse fatture formalmente riferite al kerosene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, affermando che l'IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti è dovuta per l'intero importo esposto e costituisce un'obbligazione autonoma rispetto a quella derivante dalle operazioni effettivamente realizzate. Pertanto, il recupero dell'IVA sulle cessioni di kerosene non fatturate non integra necessariamente una doppia imposizione, poiché riguarda un'operazione diversa da quella formalmente indicata nelle precedenti fatture. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato

    L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione inesistente è dovuta per l'intero importo indicato. La relativa obbligazione è considerata autonoma e separata dalla tassazione delle operazioni effettivamente compiute.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2

    Richiamato in relazione alla qualificazione delle cessioni di beni e alla distinzione tra le operazioni formalmente fatturate e quelle effettivamente realizzate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme alle disposizioni IVA per sostenere la legittimità del recupero fiscale relativo alle diverse operazioni accertate.

  • Art. 24 della Costituzione

    Indicato quale fondamento del principio processuale della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente tutte le altre.

  • Art. 111 della Costituzione

    Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno dell'esigenza di economia processuale e di celerità nella decisione.

  • Art. 276 c.p.c.

    La Corte lo richiama per precisare che, in applicazione della ragione più liquida, il giudice può derogare all'ordine logico ordinario delle questioni e decidere immediatamente quella di più semplice soluzione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, dichiarato assorbito, in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato nel secondo motivo, dichiarato assorbito, in relazione alla dedotta nullità della sentenza tributaria per carenza o contraddittorietà della motivazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dall'Agenzia delle Entrate: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Quando una fattura indica un'operazione inesistente o diversa da quella realmente effettuata, l'IVA esposta in fattura può rimanere dovuta autonomamente ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972.
  • Il divieto di doppia imposizione non impedisce il recupero fiscale relativo a operazioni differenti, anche se le fatture di una prima operazione hanno formalmente indicato il medesimo bene oggetto di una successiva cessione.
  • Per stabilire se vi sia doppia imposizione occorre confrontare le operazioni economiche effettivamente realizzate, non soltanto le descrizioni formali riportate nelle fatture.
  • La tassazione di una cessione occultata o non fatturata può essere legittima anche quando siano state emesse fatture riferite formalmente allo stesso prodotto, se tali fatture nascondevano una diversa operazione.
  • In sede processuale, il giudice può decidere sulla questione di più agevole soluzione, rinviando o assorbendo l'esame degli ulteriori motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida.

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