Cassazione Civile, Ordinanza n. 17713/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva svolto attività dal 4 luglio 2013 al 30 settembre 2014 e dal 24 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 alle dipendenze di un'agenzia per il lavoro, in somministrazione presso una casa di cura, con contratti a termine e proroghe. Contestava la legittimità dei rapporti deducendo: mancata specificazione della causale; difformità tra mansioni e orario formalmente indicati e quelli effettivamente svolti; asserita prosecuzione "in nero" nei periodi intermedi; fittizietà della somministrazione; illegittimità delle proroghe; svolgimento di mansioni superiori e di lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo. Chiedeva la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, il ripristino del rapporto e il pagamento delle differenze retributive. La società eccepiva la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e contestava nel merito. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo tardiva l'impugnazione dei contratti anteriori all'ultimo, applicabile all'ultimo il regime di acausalità introdotto nel 2014, non provata la continuità di fatto della prestazione, non fittizia la somministrazione e infondate le pretese retributive. In cassazione la ricorrente denunciava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, invocando anche la direttiva 2008/104/CE e contestando la decadenza, l'acausalità dell'ultimo contratto, l'illegittimità delle proroghe e la mancata valutazione delle prove documentali e testimoniali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non risultava dedotta nei gradi di merito la specifica questione dell'abusiva reiterazione dei contratti di somministrazione ai fini della verifica della durata ragionevolmente temporanea; inoltre la censura non si confrontava con l'accertamento di merito sulla presenza di intervalli tra i contratti e sulla mancanza di prova del lavoro "in nero". Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme e le doglianze introducevano questioni nuove o chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio; correttamente la Corte territoriale aveva applicato il regime normativo introdotto nel 2014, con acausalità del contratto a termine anche in somministrazione. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la Corte d'appello aveva espressamente considerato e respinto la doglianza sulle proroghe alla luce della contrattazione collettiva che consentiva fino a sei proroghe. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento di fatti e prove, non consentito in cassazione, e il vizio ex art. 360 n. 5 era comunque precluso dalla doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 L. n. 183/2010
termine decadenziale per l'impugnazione dei contratti di lavoro a termine; applicato dalla Corte d'appello ai contratti anteriori all'ultimo.
Direttiva 2008/104/CE
non è stata ritenuta autoapplicativa e non impone la disapplicazione di norme interne che prevedano limiti o restrizioni non giustificati da ragioni di interesse generale.
art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2014, conv. in L. n. 78/2014
ha introdotto, per i contratti a tempo determinato anche in somministrazione, il principio di acausalità entro il limite temporale di 36 mesi.
art. 22 d.lgs. n. 276/2003
richiama, ratione temporis, la disciplina del d.lgs. n. 368/2001 in quanto compatibile e rinvia alla contrattazione collettiva per il regime delle proroghe.
art. 23 d.lgs. n. 276/2003
le eventuali differenze per mansioni o orario diverso non snaturano il rapporto, ma possono dar luogo soltanto a differenze retributive a carico dell'utilizzatore.
art. 20 d.lgs. n. 276/2003
richiamato tra le norme invocate per contestare la legittimità della somministrazione.
art. 21 d.lgs. n. 276/2003
richiamato tra le norme invocate per contestare la legittimità della somministrazione.
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
richiamato tra le norme invocate per contestare la legittimità della somministrazione.
art. 345 c.p.c.
non consente di introdurre in appello fatti o eccezioni nuove; la Corte ha ritenuto nuove alcune censure della ricorrente.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come base formale delle doglianze di violazione di legge.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo è risultato inammissibile per la doppia conforme.
art. 348 ter, pen. co., c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura di omesso esame di fatto decisivo.
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 115 c.p.c.
la doglianza di disapplicazione è stata ritenuta inidonea a superare il divieto di rivalutazione delle prove in sede di legittimità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza dall'impugnazione di singoli contratti di lavoro a termine o in somministrazione impedisce di far valere direttamente l'illegittimità di quei contratti, ma non esclude, se la questione sia stata ritualmente dedotta, la verifica incidentale dell'eventuale abusiva reiterazione dell'intera sequenza contrattuale ai fini della compatibilità con la disciplina unionale.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici accertamenti di merito: deduzioni nuove, o non coltivate nei gradi di merito, sono inammissibili, come pure le doglianze che mirano a una diversa valutazione delle prove.
- Nel lavoro somministrato a termine, la disciplina applicabile va individuata in concreto in base alla normativa ratione temporis vigente; se il regime introdotto dalla riforma del 2014 ha previsto l'acausalità entro il limite di durata stabilito, la mancata indicazione della causale non costituisce di per sé invalidità del contratto.
- La contestazione della fittizietà della somministrazione richiede un allegato e provato superamento dello schema tipico; in mancanza di prova della continuità di fatto della prestazione nei periodi intermedi e della simulazione del rapporto, non può essere dichiarata la nullità del contratto.
- L'eventuale divergenza tra orario o mansioni pattuite e quelle effettivamente svolte, ove non idonea a dimostrare l'invalidità del rapporto, può rilevare solo sul piano delle differenze retributive, non come causa automatica di trasformazione del rapporto o di invalidazione della somministrazione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle prove testimoniali e documentali; il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inoltre precluso quando ricorra una doppia conforme.
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