Sentenza del 12/04/2018 n. 432 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - appello - notifica a mezzo PEC - atto informatico carente dell'estensione .P7M - conseguenze - inammissibilità dell'impugnazione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività del ravvedimento operoso relativo al diritto annuale camerale 2011. La società aveva effettuato il pagamento il 6 agosto 2012, applicando la sanzione ridotta, mentre la Camera di Commercio riteneva inefficace il ravvedimento perché eseguito oltre un anno dalla scadenza del versamento originario del 6 luglio 2011. In via preliminare, la società aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato tramite PEC con un atto informatico privo dell'estensione .P7M.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello: l'assenza dell'estensione .P7M e le eventuali irregolarità della notificazione non hanno comportato nullità, poiché l'atto è stato conosciuto dalla destinataria, che ha esercitato pienamente il diritto di difesa con memorie e discussione in udienza. Nel merito, ha stabilito che, non essendo prevista una dichiarazione annuale specifica per il diritto camerale, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza del versamento originario e non dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il pagamento del 6 agosto 2012 era quindi tardivo. L'appello della Camera di Commercio è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso contro la cartella è stato respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.
Un vizio formale della notificazione non determina automaticamente la nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e ha consentito l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
Articolo 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiamato per giustificare la sinteticità della motivazione e il rinvio agli atti processuali già disponibili.
Articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
Individua la base normativa dei diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio.
Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359
Disciplina regolamentare del diritto annuale camerale e delle relative modalità di determinazione e riscossione.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Le disposizioni sul ravvedimento operoso sono applicabili anche al diritto annuale camerale.
Articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011
Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Per il diritto camerale 2011, il termine ordinario di pagamento coincideva con quello del primo acconto delle imposte, fissato al 6 luglio 2011.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011
Ha fissato il termine del 6 luglio 2011 per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, termine assunto anche per il pagamento del diritto camerale.
Articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ha consentito la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta giustificata dall'alternanza degli esiti nei due gradi e dalla natura interpretativa della controversia.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze n. 7665 del 18 aprile 2016 e n. 11383 del 31 maggio 2016
L'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna ha prodotto la conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo legale.
La notificazione telematica priva del formato o dell'estensione prescritta può restare valida quando il destinatario ha effettivamente conosciuto l'atto e non dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza dell'estensione .P7M o un'irregolarità formale dell'atto notificato via PEC non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre verificare se il destinatario ha ricevuto e compreso l'atto e se ha potuto difendersi.
- L'eccezione di nullità o inammissibilità per un vizio meramente formale deve indicare anche il concreto pregiudizio subito; la piena costituzione e difesa della parte possono dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Per il ravvedimento operoso relativo a un tributo o diritto privo di una propria dichiarazione periodica, il termine va normalmente calcolato dalla scadenza dell'obbligo di pagamento originario, non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- L'utilizzo del modello F24 non implica necessariamente l'esistenza o la presentazione di una dichiarazione annuale: il termine del ravvedimento deve essere individuato sulla base della disciplina sostanziale dello specifico tributo.
- Quando il giudice d'appello accerta la tardività del ravvedimento, può confermare la legittimità della sanzione ordinaria e della cartella di pagamento.
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