Sentenza del 30/06/2023 n. 486 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - termini processuali - deposito del ricorso di primo grado - dies a quo - decorrenza dal giorno di sabato - tardività della costituzione in giudizio - rilevabilità d'ufficio dal giudice di appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per IVA e accessori (Euro 10.082,09) con plurimi motivi di merito (mancata notifica di avviso di accertamento, mancato contraddittorio endoprocedimentale, nullità della notifica, ecc.). Tuttavia la questione decisiva è di natura processuale: l'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione in giudizio del contribuente. Il termine per costituirsi decorreva dal 22.6.2019 (data della comunicazione di mancato accoglimento del reclamo) e scadeva il 22.7.2019; il contribuente si è costituito il 24.7.2019 sostenendo che, cadendo il dies a quo di sabato, il termine dovesse "slittare" al lunedì successivo. L'Agenzia ha sollevato l'eccezione di tardività in appello (appello incidentale).
La decisione
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione. In conseguenza l'appello principale del contribuente è stato dichiarato assorbito. Gli atti impugnati sono stati confermati e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del presente grado (Euro 600,00 oltre oneri accessori a favore di ciascuna parte resistente). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice e l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado (esclusa la Cassazione). Inoltre è stato affermato che il fatto che il dies a quo cada di sabato non comporta lo slittamento automatico al primo giorno feriale successivo.
Norme richiamate
D. Lgs. 546/1992, art. 17-bis
Stabilisce la decorrenza del termine per proporre ricorso dopo la comunicazione di esito del reclamo; applicato per fissare il dies a quo al 22.6.2019 e il termine al 22.7.2019, senza slittamento per il giorno festivo/feriale.
D. Lgs. 546/1992, art. 22
Disciplina i termini per la costituzione in giudizio e per l'impugnazione; utilizzato insieme ad art. 17-bis per determinare la finestra temporale di deposito del ricorso.
D. Lgs. 546/1992, art. 32
Norma procedurale richiamata in relazione alle memorie depositate in primo grado; la memoria ex art. 32 è stata veicolo con cui l'Ufficio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto dell'interpretazione delle regole sui termini processuali; la giurisprudenza ha ritenuto che le regole invocate non giustificano lo "slittamento" del dies a quo quando questo cada in giorno non lavorativo.
DPR 633/1972, art. 54-bis
Richiamato dall'appellante per eccepire decadenza di alcune pretese; la questione non è stata risolutiva poiché il processo si è chiuso per inammissibilità del ricorso introduttivo.
Giurisprudenza: Cass. n. 22878/2017
Principio secondo cui la presenza di un giorno festivo al termine di un periodo non comporta lo slittamento dell'inizio del successivo termine processuale; applicato come precedente diretto al caso di dies a quo cadente di sabato.
Giurisprudenza: Cass. n. 17363/2020
Affermato che l'inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo ricorso per Cassazione). Ciò ha giustificato l'esame d'ufficio in sede di appello.
Giurisprudenza: Cass. n. 23123/2022 e Cass. n. 1468/2023
Ulteriori conferme di principio sulla non estensione automatica dei termini per il fatto che la decorrenza cada in giorno non lavorativo e sulla possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice d'appello può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione: il controllo sulla tempestività è un obbligo del giudicante e non dipende esclusivamente dalle eccezioni sollevate dalla parte resistente.
- La decorrenza del termine processuale si calcola in base alle norme specifiche (es. art. 17-bis e art. 22 D.Lgs. 546/1992) e, secondo la giurisprudenza consolidata, se il dies a quo cade in giorno non lavorativo (es. sabato o domenica) ciò non comporta automaticamente lo "slittamento" del dies a quo al primo giorno feriale successivo: non bisogna assumere lo slittamento come regola automatica.
- In presenza di termini processuali incerti, il comportamento prudente per il contribuente è costituirsi e depositare atti prima della scadenza, senza fare affidamento a eventuali slittamenti per weekend/festivi.
- Se una questione procedurale di ammissibilità è decisa a favore della parte resistente (es. dichiarazione di inammissibilità del ricorso), tutte le questioni di merito proposte dal ricorrente risultano assorbite e non vengono esaminate.
- L'Ufficio può sollevare eccezioni anche con memorie di parte e, se provate, queste possono essere decisive anche se la CTP di primo grado non le ha esaminate: il giudice d'appello è tenuto a valutare d'ufficio la tempestività e l'ammissibilità degli atti.
- Conservare e documentare i mezzi di notifica, le date di ricezione (PEC, notifiche cartacee) e i documenti di delega/firma è fondamentale per opporsi efficacemente a eccezioni processuali; la mancanza di tempestività o di prova documentale favorevole può comportare l'inammissibilità della domanda e la soccombenza.
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