Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/06/2023 n. 486 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - termini processuali - deposito del ricorso di primo grado - dies a quo - decorrenza dal giorno di sabato - tardività della costituzione in giudizio - rilevabilità d'ufficio dal giudice di appello

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per IVA e accessori (Euro 10.082,09) con plurimi motivi di merito (mancata notifica di avviso di accertamento, mancato contraddittorio endoprocedimentale, nullità della notifica, ecc.). Tuttavia la questione decisiva è di natura processuale: l'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione in giudizio del contribuente. Il termine per costituirsi decorreva dal 22.6.2019 (data della comunicazione di mancato accoglimento del reclamo) e scadeva il 22.7.2019; il contribuente si è costituito il 24.7.2019 sostenendo che, cadendo il dies a quo di sabato, il termine dovesse "slittare" al lunedì successivo. L'Agenzia ha sollevato l'eccezione di tardività in appello (appello incidentale).

La decisione

L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione. In conseguenza l'appello principale del contribuente è stato dichiarato assorbito. Gli atti impugnati sono stati confermati e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del presente grado (Euro 600,00 oltre oneri accessori a favore di ciascuna parte resistente). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice e l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado (esclusa la Cassazione). Inoltre è stato affermato che il fatto che il dies a quo cada di sabato non comporta lo slittamento automatico al primo giorno feriale successivo.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 546/1992, art. 17-bis

    Stabilisce la decorrenza del termine per proporre ricorso dopo la comunicazione di esito del reclamo; applicato per fissare il dies a quo al 22.6.2019 e il termine al 22.7.2019, senza slittamento per il giorno festivo/feriale.

  • D. Lgs. 546/1992, art. 22

    Disciplina i termini per la costituzione in giudizio e per l'impugnazione; utilizzato insieme ad art. 17-bis per determinare la finestra temporale di deposito del ricorso.

  • D. Lgs. 546/1992, art. 32

    Norma procedurale richiamata in relazione alle memorie depositate in primo grado; la memoria ex art. 32 è stata veicolo con cui l'Ufficio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto dell'interpretazione delle regole sui termini processuali; la giurisprudenza ha ritenuto che le regole invocate non giustificano lo "slittamento" del dies a quo quando questo cada in giorno non lavorativo.

  • DPR 633/1972, art. 54-bis

    Richiamato dall'appellante per eccepire decadenza di alcune pretese; la questione non è stata risolutiva poiché il processo si è chiuso per inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 22878/2017

    Principio secondo cui la presenza di un giorno festivo al termine di un periodo non comporta lo slittamento dell'inizio del successivo termine processuale; applicato come precedente diretto al caso di dies a quo cadente di sabato.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 17363/2020

    Affermato che l'inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo ricorso per Cassazione). Ciò ha giustificato l'esame d'ufficio in sede di appello.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 23123/2022 e Cass. n. 1468/2023

    Ulteriori conferme di principio sulla non estensione automatica dei termini per il fatto che la decorrenza cada in giorno non lavorativo e sulla possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità processuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice d'appello può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione: il controllo sulla tempestività è un obbligo del giudicante e non dipende esclusivamente dalle eccezioni sollevate dalla parte resistente.
  • La decorrenza del termine processuale si calcola in base alle norme specifiche (es. art. 17-bis e art. 22 D.Lgs. 546/1992) e, secondo la giurisprudenza consolidata, se il dies a quo cade in giorno non lavorativo (es. sabato o domenica) ciò non comporta automaticamente lo "slittamento" del dies a quo al primo giorno feriale successivo: non bisogna assumere lo slittamento come regola automatica.
  • In presenza di termini processuali incerti, il comportamento prudente per il contribuente è costituirsi e depositare atti prima della scadenza, senza fare affidamento a eventuali slittamenti per weekend/festivi.
  • Se una questione procedurale di ammissibilità è decisa a favore della parte resistente (es. dichiarazione di inammissibilità del ricorso), tutte le questioni di merito proposte dal ricorrente risultano assorbite e non vengono esaminate.
  • L'Ufficio può sollevare eccezioni anche con memorie di parte e, se provate, queste possono essere decisive anche se la CTP di primo grado non le ha esaminate: il giudice d'appello è tenuto a valutare d'ufficio la tempestività e l'ammissibilità degli atti.
  • Conservare e documentare i mezzi di notifica, le date di ricezione (PEC, notifiche cartacee) e i documenti di delega/firma è fondamentale per opporsi efficacemente a eccezioni processuali; la mancanza di tempestività o di prova documentale favorevole può comportare l'inammissibilità della domanda e la soccombenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.