Sentenza del 30/06/2023 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un terreno edificabile acquistato dalla ricorrente e concesso in leasing a B. L. S.p.A.; il contratto di leasing fu risolto anticipatamente il 20/12/2013 per inadempimento del locatario, ma l'utilizzatore non riconsegnò il bene alla banca proprietaria. Il Comune ha richiesto E.10.206 (E.5.069 IMU + E.5.069 sanzioni e altre voci). I. S.p.A. ha impugnato sostenendo di non essere soggetto passivo dato che il bene non era stato riconsegnato e richiamando una pronuncia della Cassazione (n.19166/2019) a suo favore; ha inoltre contestato le sanzioni in ragione dei presunti contrasti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha respinto l'appello di I. S.p.A. confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n.23/2011, il soggetto passivo dell'IMU ritorna ad essere il proprietario all'atto della cessazione del contratto di leasing anche se il locatore non ha ancora la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna. La Corte ha richiamato e fatto propria la prevalente giurisprudenza della Cassazione (varie ordinanze e sentenze del 2019-2022) che ha escluso rilievo alla detenzione materiale e ha distinto il caso dalla TASI. L'appello è stato pertanto respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9
Stabilisce che soggetto passivo IMU è il proprietario o il titolare di diritti reali; per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto. Al venir meno del contratto (anche per risoluzione anticipata) la soggettività passiva torna al proprietario.
Cass. ord. n. 10400/2022
ordinanza n. 10400 del 31/03/2022
Conferma che, dopo la risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU è il locatore anche se non ha ancora la materiale disponibilità del bene; rileva il vincolo contrattuale e non la detenzione materiale.
Cass. ord. n. 418/2021
ordinanza n. 418 del 2021
Pronuncia conforme che sostiene la prevalenza del vincolo contrattuale sulla detenzione materiale ai fini della soggettività passiva IMU.
Cass. ord. n. 22541/2021
ordinanza n. 22541 del 2021
Ulteriore decisione conforme al principio che la cessazione del rapporto giuridico trasferisce la soggettività passiva al proprietario anche senza riconsegna materiale.
Cass. ord. n. 585/2021
ordinanza n. 585 del 2021
Conferma il medesimo indirizzo interpretativo sulla titolarità passiva IMU dopo la risoluzione del leasing.
Cass. sent. n. 29973/2019
sentenza n. 29973 del 2019
Sentenza di merito della Corte di Cassazione che aderisce al principio secondo cui la titolarità passiva ritorna al locatore alla cessazione del contratto.
Cass. sent. n. 25249/2019
sentenza n. 25249 del 2019
Conferma l'orientamento favorevole alla responsabilità del proprietario dopo la risoluzione del leasing.
Cass. sent. n. 13793/2019
sentenza n. 13793 del 2019
Ulteriore pronuncia conforme alla tesi della prevalenza del titolo contrattuale rispetto alla detenzione materiale.
Cass. ord. n. 33534/2022 e Cass. sent. n. 36078/2022
ordinanza n. 33534 del 15/11/2022; sentenza n. 36078 del 09/12/2022
Decisioni recenti che ribadiscono e consolidano il principio secondo cui la soggettività passiva IMU dipende dall'esistenza del vincolo giuridico e non dalla materiale disponibilità del bene.
Massime di principio
- In caso di leasing (locazione finanziaria) il locatario è soggetto passivo IMU per tutta la durata del contratto; con la cessazione del contratto (anche per risoluzione anticipata) la soggettività passiva torna al proprietario, indipendentemente dalla effettiva riconsegna materiale del bene.
- La detenzione materiale dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore priva di titolo non impedisce l'attribuzione dell'obbligo IMU al proprietario una volta venuto meno il rapporto contrattuale: ai fini IMU conta il vincolo giuridico più che la detenzione fisica.
- La TASI ha presupposti impositivi diversi: per la TASI può rilevare la detenzione materiale fino alla riconsegna, mentre per l'IMU il criterio è il titolo contrattuale.
- In presenza di pronunce isolate favorevoli al contribuente (es. Cass. n.19166/2019), è necessario verificare la successiva giurisprudenza di legittimità: se il principio è stato successivamente consolidato a favore del proprietario, le possibilità di successo del contribuente sono scarse.
- Prassi difensiva consigliata per il proprietario: in caso di risoluzione anticipata, avviare tempestive azioni per il recupero materiale del bene e documentare la cessazione del rapporto contrattuale; per l'utilizzatore che non riconsegna, valutare la possibilità di provvedimenti cautelari o azioni possessorie. In relazione alle sanzioni, se esistono giustificati dubbi giurisprudenziali pregressi si può tentare la loro impugnazione limitata nel tempo, ma l'orientamento consolidato di Cassazione rende difficile il loro superamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2023Sentenza del 30/06/2023 n. 486 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 giu 2023Sentenza del 29/06/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 29 giu 2023Sentenza del 29/06/2023 n. 522 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 giu 2023Sentenza del 29/06/2023 n. 530 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 giu 2023Sentenza del 29/06/2023 n. 608 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 28 giu 2023Sentenza del 28/06/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →