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Sentenza

Sentenza del 30/06/2023 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un terreno edificabile acquistato dalla ricorrente e concesso in leasing a B. L. S.p.A.; il contratto di leasing fu risolto anticipatamente il 20/12/2013 per inadempimento del locatario, ma l'utilizzatore non riconsegnò il bene alla banca proprietaria. Il Comune ha richiesto E.10.206 (E.5.069 IMU + E.5.069 sanzioni e altre voci). I. S.p.A. ha impugnato sostenendo di non essere soggetto passivo dato che il bene non era stato riconsegnato e richiamando una pronuncia della Cassazione (n.19166/2019) a suo favore; ha inoltre contestato le sanzioni in ragione dei presunti contrasti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha respinto l'appello di I. S.p.A. confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n.23/2011, il soggetto passivo dell'IMU ritorna ad essere il proprietario all'atto della cessazione del contratto di leasing anche se il locatore non ha ancora la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna. La Corte ha richiamato e fatto propria la prevalente giurisprudenza della Cassazione (varie ordinanze e sentenze del 2019-2022) che ha escluso rilievo alla detenzione materiale e ha distinto il caso dalla TASI. L'appello è stato pertanto respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9

    Stabilisce che soggetto passivo IMU è il proprietario o il titolare di diritti reali; per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto. Al venir meno del contratto (anche per risoluzione anticipata) la soggettività passiva torna al proprietario.

  • Cass. ord. n. 10400/2022

    ordinanza n. 10400 del 31/03/2022

    Conferma che, dopo la risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU è il locatore anche se non ha ancora la materiale disponibilità del bene; rileva il vincolo contrattuale e non la detenzione materiale.

  • Cass. ord. n. 418/2021

    ordinanza n. 418 del 2021

    Pronuncia conforme che sostiene la prevalenza del vincolo contrattuale sulla detenzione materiale ai fini della soggettività passiva IMU.

  • Cass. ord. n. 22541/2021

    ordinanza n. 22541 del 2021

    Ulteriore decisione conforme al principio che la cessazione del rapporto giuridico trasferisce la soggettività passiva al proprietario anche senza riconsegna materiale.

  • Cass. ord. n. 585/2021

    ordinanza n. 585 del 2021

    Conferma il medesimo indirizzo interpretativo sulla titolarità passiva IMU dopo la risoluzione del leasing.

  • Cass. sent. n. 29973/2019

    sentenza n. 29973 del 2019

    Sentenza di merito della Corte di Cassazione che aderisce al principio secondo cui la titolarità passiva ritorna al locatore alla cessazione del contratto.

  • Cass. sent. n. 25249/2019

    sentenza n. 25249 del 2019

    Conferma l'orientamento favorevole alla responsabilità del proprietario dopo la risoluzione del leasing.

  • Cass. sent. n. 13793/2019

    sentenza n. 13793 del 2019

    Ulteriore pronuncia conforme alla tesi della prevalenza del titolo contrattuale rispetto alla detenzione materiale.

  • Cass. ord. n. 33534/2022 e Cass. sent. n. 36078/2022

    ordinanza n. 33534 del 15/11/2022; sentenza n. 36078 del 09/12/2022

    Decisioni recenti che ribadiscono e consolidano il principio secondo cui la soggettività passiva IMU dipende dall'esistenza del vincolo giuridico e non dalla materiale disponibilità del bene.

Massime di principio

  • In caso di leasing (locazione finanziaria) il locatario è soggetto passivo IMU per tutta la durata del contratto; con la cessazione del contratto (anche per risoluzione anticipata) la soggettività passiva torna al proprietario, indipendentemente dalla effettiva riconsegna materiale del bene.
  • La detenzione materiale dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore priva di titolo non impedisce l'attribuzione dell'obbligo IMU al proprietario una volta venuto meno il rapporto contrattuale: ai fini IMU conta il vincolo giuridico più che la detenzione fisica.
  • La TASI ha presupposti impositivi diversi: per la TASI può rilevare la detenzione materiale fino alla riconsegna, mentre per l'IMU il criterio è il titolo contrattuale.
  • In presenza di pronunce isolate favorevoli al contribuente (es. Cass. n.19166/2019), è necessario verificare la successiva giurisprudenza di legittimità: se il principio è stato successivamente consolidato a favore del proprietario, le possibilità di successo del contribuente sono scarse.
  • Prassi difensiva consigliata per il proprietario: in caso di risoluzione anticipata, avviare tempestive azioni per il recupero materiale del bene e documentare la cessazione del rapporto contrattuale; per l'utilizzatore che non riconsegna, valutare la possibilità di provvedimenti cautelari o azioni possessorie. In relazione alle sanzioni, se esistono giustificati dubbi giurisprudenziali pregressi si può tentare la loro impugnazione limitata nel tempo, ma l'orientamento consolidato di Cassazione rende difficile il loro superamento.

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