Sentenza del 25/10/2016 n. 8072 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Massa passiva - Debito contestato - Non incluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa non è stata inclusa nella massa passiva, poiché può essere computato soltanto un debito certo, liquido ed esigibile. Una richiesta di pagamento contestata e priva di un accertamento non presenta tali requisiti e non può quindi ridurre la base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'inclusione nella massa passiva dell'imposta sulle successioni e donazioni di un debito derivante da una richiesta di pagamento non onorata. Il debito era stato contestato e non risultava accertato in modo definitivo. La questione consisteva nello stabilire se tale pretesa potesse essere considerata un debito computabile nella massa passiva.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione della massa passiva ereditaria, non è sufficiente l'esistenza di una semplice richiesta di pagamento: il debito deve essere effettivo, determinato o determinabile e concretamente esigibile.
- Un debito contestato dal debitore e non ancora riconosciuto con un accertamento definitivo, giudiziale o equivalente, non può normalmente essere portato in deduzione dalla massa ereditaria.
- La deducibilità dei debiti ereditari richiede adeguata prova documentale della loro esistenza, dell'importo e della scadenza; in caso di contestazione, tali elementi devono essere verificati prima dell'inclusione nella massa passiva.
- La regola mira a evitare che pretese soltanto eventuali o controverse riducano indebitamente la base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni.
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