Ordinanza n. 1141/2026 - Catania, Sezione 4
per la dichiarazione di illegittimità: del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull’istanza preordinata al conferimento all’area di proprietà della ricorrente censita in catasto al foglio 12 particella 1804 della più confacente destinazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Milazzo sull'istanza di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica a un'area privata dopo la decadenza dei vincoli espropriativi
Esito
La controversia
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento del Comune in relazione all'istanza volta a ottenere l'attribuzione di una destinazione urbanistica all'area privata. Con sentenza n. 538/2021 era stato nominato un Commissario ad acta. L'ordinanza rileva che, dal 17 febbraio 2021 al 2 maggio 2025, non risultava depositato alcun atto né comunicata al giudice alcuna attività commissariale. Solo il Commissario delegato ha successivamente depositato richieste di proroga, documenti, una relazione e una dichiarazione relativa all'uso del mezzo proprio. Il Collegio ha esaminato la regolarità dell'attività commissariale e la fondatezza delle richieste di proroga, rilevandone la tardività e la genericità.
La decisione
Il Collegio ha stigmatizzato l'inerzia del Commissario ad acta designato e ha precisato che il commissario, quale longa manus del giudice amministrativo, deve operare sotto il controllo del giudice, comunicando tempestivamente l'assunzione dell'incarico, l'esercizio della delega e lo svolgimento delle attività. Ha inoltre affermato che le richieste di proroga devono essere presentate prima della scadenza del termine assegnato e devono indicare specificamente ragioni concrete, puntuali e assolutamente necessarie, tenendo conto sia dell'effettività della tutela giurisdizionale sia dei possibili ulteriori oneri per i bilanci pubblici e del rischio di danno erariale. Nonostante le criticità, dagli atti e dalla nota della ricorrente risultava che, essendo stati pubblicati gli esiti della conferenza di servizi, il procedimento avrebbe potuto essere concluso in tempi brevi. Il TAR ha quindi autorizzato il Commissario delegato all'uso del mezzo proprio dalla data della domanda e gli ha concesso, per una sola volta, una proroga di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, escludendo ulteriori proroghe.
Massime di principio
- Il commissario ad acta è longa manus del giudice amministrativo e deve svolgere il proprio incarico sotto il controllo del giudice, comunicando tempestivamente l'assunzione dell'incarico, l'esercizio della delega e le attività compiute.
- La proroga del termine assegnato al commissario ad acta deve essere richiesta prima della scadenza e motivata con ragioni specifiche, puntuali, concretamente giustificative e tali da dimostrare l'assoluta necessità della proroga.
- Nella valutazione della proroga dell'incarico commissariale il giudice deve bilanciare l'esigenza di completare l'attività necessaria con l'effettività della tutela giurisdizionale e con il contenimento degli ulteriori oneri gravanti sui bilanci pubblici, anche in relazione al possibile danno erariale.
- Una proroga commissariale può essere concessa una sola volta e per un termine determinato quando, nonostante le pregresse criticità, gli atti compiuti consentano di ritenere che il procedimento possa essere concluso in tempi brevi.
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