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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni relativo al 2006, emesso per insufficiente versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica e per l'errata o incompleta compilazione della dichiarazione annuale di consumo. La società ha contestato l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera c), del TUA, sostenendo che mancasse una condotta dolosa o penalmente rilevante, di essersi conformata alle indicazioni dell'Ufficio, che vi fosse una duplicazione con la sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e che ricorressero le condizioni per l'esclusione della punibilità o per la definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, confermando l'eliminazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 in concorso con quella dell'art. 59, comma 1, lettera c), del TUA, nonché l'applicazione del meccanismo di unificazione della sanzione per violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse. Ha inoltre confermato che la sanzione dell'art. 59, comma 1, lettera c), del TUA si applica anche in assenza di reato o di dolo e che non opera l'esimente dell'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 quando la violazione incide sull'accertamento, sulla determinazione o sul versamento dell'imposta. Ha accolto solo il terzo motivo del ricorso incidentale della società, rilevando l'omessa pronuncia sulla richiesta di definizione agevolata della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 59, comma 1, lett. c) (TUA)

    «indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato»

    La sanzione amministrativa si applica per l'omessa, incompleta o inesatta dichiarazione, per le registrazioni irregolari o per la mancata presentazione dei documenti, anche senza che sussista un reato o una condotta dolosa. L'evasione richiamata dalla norma può essere intesa come inadempimento dell'obbligazione tributaria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    La sanzione per omesso o ritardato versamento non è stata cumulata con quella speciale prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), del TUA, essendo stata ritenuta applicabile la sanzione più grave.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis

    L'esimente per violazioni prive di pregiudizio per i controlli e ininfluenti su base imponibile, imposta e versamento non opera quando la violazione incide sull'accertamento o sulla determinazione e sul versamento del tributo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5

    «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo»

    Le violazioni amministrative della stessa indole commesse in più annualità possono essere unificate mediante continuazione, con applicazione della sanzione base aumentata. Le irregolarità dichiarative e documentali funzionali all'accertamento del tributo sono considerate della stessa indole.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3

    La richiesta di definizione agevolata deve essere esaminata quando sia stata ritualmente dedotta dal contribuente; l'omessa pronuncia su tale richiesta comporta la cassazione con rinvio.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20

    Disciplina l'addizionale provinciale sull'energia elettrica oggetto dell'insufficiente versamento contestato.

Massime di principio

  • Una sanzione amministrativa tributaria prevista con la formula «indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato» può essere applicata anche senza reato, dolo o intenzione fraudolenta, se è accertata la condotta tipizzata dalla norma.
  • L'errata, incompleta o omessa dichiarazione può essere sanzionata anche quando il contribuente sostiene di essersi attenuto alle indicazioni dell'Ufficio; tale circostanza può rilevare solo se supportata da specifiche regole di affidamento o da una diversa esimente applicabile.
  • Quando due sanzioni colpiscono sostanzialmente la medesima violazione o lo stesso fatto tributario, il giudice deve valutare il divieto di duplicazione e può applicare soltanto la sanzione più grave, se previsto dal sistema sanzionatorio.
  • Le violazioni dichiarative, contabili o documentali che ostacolano o incidono sull'accertamento del tributo possono essere considerate della stessa indole anche se commesse in annualità diverse; in tal caso può applicarsi la continuazione con un'unica sanzione aumentata.
  • L'esclusione della punibilità per violazioni meramente formali richiede che la violazione non abbia inciso né sui controlli né sulla base imponibile, sull'imposta o sul suo versamento; se l'irregolarità incide su uno di tali elementi, l'esimente normalmente non opera.
  • Le richieste di definizione agevolata devono essere espressamente esaminate dal giudice quando siano state tempestivamente proposte e riproposte nei gradi di giudizio; l'omessa pronuncia impone la cassazione limitata a quel punto e il rinvio.

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