L.R. Umbria 5/2012
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina umbra del trasporto pubblico regionale e locale, ridefinendo principi, pianificazione, funzioni di Regione/Province/Comuni, affidamento dei servizi, sistema tariffario e fondi. Introduce norme transitorie sui contratti già in essere e prevede il nuovo Piano regionale trasporti entro 120 giorni dall’entrata in vigore. Alcune misure economiche riguardano l’esercizio 2013.
Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in Umbria
Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in Umbria
La legge interviene in modo organico sulla l.r. 37/1998 e, in via puntuale, sulla l.r. 44/1979, ridefinendo l’assetto del trasporto pubblico regionale e locale nella Regione Umbria. La disciplina risultante rafforza la programmazione unitaria su base regionale, l’integrazione tra modalità di trasporto, l’uso di strumenti tariffari integrati e la ripartizione delle funzioni tra Regione, province e comuni.
Finalità e principi generali
La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema di trasporto regionale e locale, promuovendo il coordinamento tra i modi di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità. La disciplina è orientata al diritto dei cittadini alla mobilità, alla riduzione dell’impatto ambientale, al superamento delle barriere all’accessibilità e al sostegno dei territori a domanda debole, montani e rurali.
Tra i principi generali rientrano:
- pari opportunità di spostamento e accesso ai servizi, al lavoro e allo studio;
- riduzione di gas serra e inquinamento acustico;
- incentivazione dell’aggregazione tra soggetti pubblici e privati;
- promozione di servizi sperimentali e di tariffe agevolate per persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti;
- lotta all’evasione tariffaria;
- monitoraggio della mobilità regionale e diffusione dell’infomobilità.
La Regione accantona annualmente risorse per promuovere i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi quelli sperimentali, e per finanziare agevolazioni tariffarie per soggetti disabili e categorie socialmente deboli.
Definizione dei sistemi e ambito territoriale
La legge distingue tra trasporto pubblico regionale e locale tradizionale e non tradizionale.
Il sistema tradizionale comprende:
- treni, autobus e natanti;
- tranvie, filovie e metropolitane;
- sistemi a fune su sede fissa;
- scale mobili, ascensori e tappeti mobili con particolare rilevanza per la mobilità urbana.
Il sistema non tradizionale comprende sistemi privati organizzati, collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.
L’ambito di traffico coincide con l’intero territorio regionale, considerato bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi che collegano i centri abitati umbri. È previsto anche l’ambito di traffico interregionale, riferito al territorio regionale e a quello delle regioni limitrofe per i collegamenti con i centri abitati umbri.
Programmazione regionale: Piano regionale dei trasporti
La Regione approva il Piano regionale dei trasporti come strumento centrale di indirizzo e coordinamento dell’intero sistema. Il Piano integra i diversi sistemi di trasporto su sede fissa e non, su gomma, lacuali e aerei, e si conforma ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale e degli altri atti di programmazione regionale.
Il Piano regionale dei trasporti:
- definisce gli indirizzi per il Piano di bacino e per i piani e programmi comunali;
- stabilisce i criteri per individuare territori a domanda debole, montani e spazi rurali;
- individua ulteriori comuni tenuti ad approvare i piani urbani del traffico;
- definisce i parametri per ripartire le risorse finanziarie disponibili;
- individua misure organizzative e di sviluppo delle strutture regionali.
Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha durata di dieci anni ed è aggiornato alla scadenza del Piano di bacino. Resta valido fino all’approvazione del Piano successivo.
Piano di bacino e programmazione locale
Il Piano di bacino è lo strumento di programmazione, pianificazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico. È predisposto in collaborazione tra Regione, province e ANCI secondo modalità di confronto stabilite dalla Giunta regionale, ed è approvato mediante accordo di programma sottoscritto da Regione e province; in mancanza di accordo, è approvato dalla Regione.
Il Piano di bacino dura sei anni ed è aggiornato ogni tre anni. Contiene, tra l’altro:
- l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minore impatto ambientale;
- l’individuazione dei fabbisogni di mobilità, con attenzione a lavoro e scuola;
- l’identificazione dei servizi minimi;
- il trattamento dei territori a domanda debole, montani e rurali;
- il programma dei servizi;
- gli interventi sulle infrastrutture;
- le modalità di servizio a minimo costo per la collettività;
- misure specifiche per persone con ridotta capacità motoria;
- l’individuazione di eventuali servizi aggiuntivi, non finanziati con il fondo regionale trasporti;
- l’eliminazione dei servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;
- i servizi più flessibili, meno ingombranti, meno inquinanti e più economici.
I comuni approvano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico e individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale. Tali piani devono essere coerenti con il Piano regionale dei trasporti e con il Piano di bacino. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani; per quelli sotto tale soglia i servizi minimi sono garantiti tramite i collegamenti extraurbani o non tradizionali indicati dalla legge.
Classificazione dei servizi di trasporto
I servizi su gomma sono classificati in urbani, extraurbani e interregionali.
Sono urbani i servizi:
- svolti nei centri abitati con frequenti fermate;
- che collegano più centri abitati nello stesso comune con brevi percorsi;
- che collegano il centro abitato con lo scalo ferroviario o l’aeroporto regionale, anche se situati in comuni limitrofi.
Sono extraurbani i servizi che collegano il territorio delle due province e in modo continuativo territori di più comuni o i comuni con il capoluogo, lo scalo ferroviario e l’aeroporto regionale.
Sono interregionali i collegamenti tra la Regione e una regione limitrofa.
I servizi ferroviari sono classificati:
- metropolitani, quando collegano stazioni nello stesso comune, anche con il comune limitrofo;
- regionali, quando collegano città umbre tra loro e con Firenze, Roma e Ancona.
I collegamenti verso scali ferroviari e aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.
Riparto di funzioni tra Regione, province e comuni
La Regione mantiene funzioni di programmazione e amministrazione, in particolare per i servizi ferroviari, interregionali e per la definizione degli indirizzi generali.
Le sue principali competenze includono:
- approvazione del Piano regionale dei trasporti;
- riparto delle risorse finanziarie e del fondo regionale trasporti;
- definizione dei criteri per i servizi minimi;
- affidamento dei servizi, anche provinciali e comunali, in accordo con gli enti interessati;
- approvazione degli schemi di contratto, di bando e di capitolato;
- promozione del sistema tariffario integrato.
Le province di Perugia e Terni esercitano, d’intesa tramite accordo di programma, funzioni delegate tra cui:
- predisposizione e approvazione del Piano di bacino con Regione e ANCI;
- approvazione del programma dei servizi;
- funzioni sanzionatorie;
- accertamenti tecnici sulla sicurezza e regolarità del servizio su strada e sulla localizzazione delle fermate;
- rilascio di autorizzazioni in materia di circolazione e trasporto;
- gestione dei servizi extraurbani su gomma;
- partecipazione all’Osservatorio della mobilità;
- definizione dei servizi minimi sulla base dei criteri regionali.
I comuni sono competenti per i servizi di trasporto comunale e, in particolare:
- programmano e amministrano i servizi di competenza;
- predispongono i programmi dei servizi aggiuntivi;
- curano le gare per l’affidamento dei servizi aggiuntivi;
- organizzano servizi per persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
- predispongono servizi nei territori a domanda debole, montani e rurali;
- partecipano all’Osservatorio;
- svolgono funzioni sanzionatorie e autorizzative previste dalla legge;
- approvano i piani e programmi comunali di mobilità.
Servizi minimi, affidamento e contratti di servizio
I criteri per determinare i servizi minimi sono definiti dalla Giunta regionale, con atto di indirizzo e previo parere della commissione consiliare competente, prima della scadenza del contratto di servizio.
La determinazione deve tenere conto della domanda di mobilità e della necessità di:
- collegare nuclei e centri abitati ai principali servizi e ai luoghi di lavoro e studio;
- ridurre congestione e inquinamento;
- assicurare mobilità alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
- valorizzare le qualità naturali e storico-culturali del territorio;
- garantire la mobilità degli studenti.
L’affidamento dei servizi avviene mediante procedure di evidenza pubblica. È ammesso il sub-affidamento solo se autorizzato dall’ente concedente, sentite le organizzazioni sindacali, e l’affidatario resta sempre responsabile del servizio. In caso di decadenza o revoca dell’affidamento, viene meno anche il sub-affidamento senza indennizzi.
I contratti di servizio devono disciplinare, tra l’altro:
- durata almeno sei anni e comunque nei limiti dei regolamenti comunitari;
- modalità di esercizio del servizio;
- obblighi dell’affidatario in materia di qualità, sicurezza, salute e igiene;
- verifica della non evasione dei titoli di viaggio;
- applicazione del sistema tariffario integrato.
La Giunta regionale approva gli schemi di contratto, di bando e di capitolato, in coerenza con la normativa statale e fino all’adozione degli schemi previsti dalla normativa nazionale richiamata dalla legge.
Obblighi degli affidatari e disciplina del subaffidamento
L’affidatario è tenuto a:
- rispettare i contratti collettivi nazionali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- adottare la carta della qualità dei servizi;
- fornire dati all’ente e alla Regione per la misurazione di regolarità, puntualità e rispetto dei parametri contrattuali;
- predisporre piani di emergenza in caso di eventi meteorologici straordinari o calamità naturali, d’intesa con la Protezione civile regionale;
- verificare la non evasione dei titoli di viaggio;
- applicare il sistema tariffario integrato nel bacino di traffico.
Per il sub-affidamento:
- è richiesto il possesso dei requisiti normativi da parte del sub-affidatario;
- per il settore gomma rilevano anche i livelli di contrattazione collettiva applicati e le norme su sicurezza, regolarità e tutela del lavoro;
- l’autorizzazione al sub-affidamento può essere revocata in caso di perdita dei requisiti o violazioni gravi.
Sistema tariffario integrato e contrasto all’evasione
La Giunta regionale promuove un sistema tariffario integrato che consenta all’utente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con un unico titolo di viaggio, definendone le modalità attuative.
La disciplina rafforza anche gli strumenti contro l’evasione del pagamento dei titoli di viaggio, imponendo strumenti di rilevazione a bordo e prevedendo l’obbligo di applicazione del sistema tariffario integrato nell’intero bacino di traffico.
Fondo regionale trasporti, risorse e investimenti
Le risorse destinate al trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in capitoli distinti per:
- servizi ferroviari;
- servizi di mobilità su fune e assimilati;
- servizi su gomma e lacuali;
- investimenti in beni strumentali e mezzi;
- attività di monitoraggio.
La Regione accantona annualmente quote specifiche delle risorse di bilancio destinate al settore:
- 0,5% per promozione dei servizi e sperimentazioni;
- 2% per contributi ai comuni per tariffe speciali a favore di persone disabili e categorie socialmente deboli;
- 0,5% per investimenti finalizzati al miglioramento dell’accesso e della fruizione del trasporto.
Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui alla componente di mobilità su fune e assimilati.
Organismi di partecipazione e monitoraggio
È istituita presso la Direzione regionale competente la Consulta regionale degli utenti della mobilità, con funzioni di partecipazione alla formazione del Piano regionale dei trasporti e del Piano di bacino, nonché di proposta sulle criticità del sistema di mobilità.
La Consulta è composta:
- dall’Assessore regionale ai trasporti, che la presiede;
- dai rappresentanti delle aziende affidatarie;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore;
- dai rappresentanti delle associazioni a difesa degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
I componenti restano in carica per la legislatura regionale e partecipano a titolo gratuito.
L’Osservatorio della mobilità è richiamato più volte come sede di raccolta e coordinamento dei dati su domanda e offerta di trasporto, con contributi informativi da parte di Regione, province e comuni.
Materiale rotabile, autobus e beni patrimoniali
Il materiale rotabile assegnato alla società di gestione dei servizi regionali torna nella disponibilità della Regione o del nuovo aggiudicatario quando il precedente gestore non risulti assegnatario a seguito di gara. Il rapporto è regolato dal contratto di programma e dal bando di gara.
Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distolti dal servizio di linea per essere destinati al noleggio con conducente. Dopo il periodo di vincolo previsto dalla legge, possono essere alienati con autorizzazione dell’ente erogatore del contributo.
È inoltre disciplinata la gestione dei beni immobili della linea ferroviaria Terni-Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni-S. Anna, rinviando alla normativa vigente, al programma di politica patrimoniale regionale e agli atti convenzionali con il gestore dell’infrastruttura.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve approvare il nuovo Piano regionale dei trasporti. Il piano vigente alla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del nuovo Piano.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del nuovo Piano regionale trasporti, Regione ed enti locali devono approvare i piani e i programmi previsti dalla disciplina.
I contratti di servizio già stipulati restano validi fino alla loro scadenza; quelli in scadenza prima del subentro del nuovo affidatario sono prorogati fino all’effettivo subentro.
Per garantire la continuità del servizio su gomma durante la proroga, gli enti locali applicano l’obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici, in coerenza con il regolamento CE n. 1370/2007 e comunque per non oltre due anni, fino alla conclusione della gara.
La Regione può inoltre erogare direttamente agli operatori economici, per l’anno 2013, una quota dei corrispettivi per i servizi minimi, disciplinando i rapporti tramite convenzione.
È prevista, sempre per l’esercizio 2013, un’anticipazione di cassa fino a 20 milioni di euro a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., da rimborsare entro il 31 dicembre 2013, con apposito stanziamento di bilancio.
Compensi degli amministratori delle società del trasporto
Per le società di trasporto pubblico regionale e locale costituite o partecipate in via totale o maggioritaria da Regione, agenzie regionali, società controllate dalla Regione ed enti locali, il compenso lordo annuale onnicomprensivo degli amministratori è contenuto entro limiti prefissati rispetto all’indennità dei consiglieri regionali:
- amministratore unico: massimo 80%;
- presidente e componenti del consiglio di amministrazione: massimo 50%.
Il limite vale complessivamente per tutti i compensi percepiti nelle società di cui alla legge e nelle società partecipate o controllate dalle stesse. Gli statuti e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati entro tre mesi.
Modifica della legge regionale 44/1979
La legge interviene anche sulla l.r. 44/1979, stabilendo che il territorio regionale coincide con l’unico bacino di traffico comprendente tutti i comuni della Regione, quale ambito di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Alcune disposizioni hanno effetti transitori limitati nel tempo, in particolare quelle relative all’approvazione del nuovo Piano, alla proroga dei contratti di servizio e alle misure finanziarie riferite all’anno 2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 apr 2012L.R. Umbria 6/2012
- Legge · 4 apr 2012L.R. Umbria 7/2012
- Legge · 4 apr 2012L.R. Umbria 8/2012
- Legge · 8 feb 2012L.R. Umbria 2/2012
- Legge · 26 giu 2012L.R. Umbria 9/2012
- Legge · 28 giu 2012L.R. Umbria 10/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →