L.R. Umbria 6/2012
Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce il quadro finanziario 2012-2014 della Regione Umbria, fissa limiti di ricorso al mercato per il 2012, stanzia risorse per apprendisti artigiani, enti dipendenti, casa in locazione, programmi comunitari e Sviluppumbria, e disciplina fondi speciali, residui e copertura. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e riguarda il triennio 2012-2014, quindi oggi è da considerarsi superata.
Legge finanziaria regionale Umbria 2012
Legge finanziaria regionale Umbria 2012
La legge finanziaria regionale 2012 della Regione Umbria definisce il quadro di riferimento finanziario per il triennio 2012-2014 e adegua le autorizzazioni di spesa alla programmazione economico-finanziaria regionale. Contiene inoltre disposizioni di spesa settoriali e alcune modifiche puntuali a leggi regionali previgenti.
Quadro finanziario e ricorso al mercato
Per il 2012 la Regione fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione di mutui e prestiti degli anni precedenti, in euro 316.455.532,96. La legge opera come cornice finanziaria del bilancio annuale 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
Stanziamenti per specifiche finalità di spesa
La legge prevede risorse dedicate a diversi interventi di spesa regionale:
- per gli oneri contributivi relativi all’assicurazione degli apprendisti artigiani sono destinati euro 432.790,88, con attuazione mediante convenzione con INAIL e INPS che disciplina rendicontazione ed erogazione delle quote dovute, previo versamento del saldo da parte dello Stato;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento e dell’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si fa riferimento agli stanziamenti indicati nella tabella allegata;
- per il fondo regionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi della legge n. 431/1998, è destinata una somma iscritta nel bilancio regionale per il concorso al finanziamento degli interventi previsti dalla normativa statale, secondo la tabella allegata;
- per il finanziamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si utilizza lo stanziamento previsto per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Interventi per lo sviluppo e modifiche a leggi regionali previgenti
La legge interviene anche su due discipline settoriali:
- modifica la legge regionale n. 1/2009 su Sviluppumbria S.p.A., aggiornando le unità previsionali di base destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa, distinguendo tra spese correnti e spese di investimento;
- inserisce nella legge regionale n. 25/2008 una norma finanziaria per gli interventi relativi alle politiche per la competitività, la ricerca e l’innovazione, prevedendo che il relativo finanziamento sia assicurato con le risorse allocate su una specifica U.P.B. e che la spesa sia determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.
Fondi speciali, spese pluriennali e limiti di impegnabilità
Per il triennio 2012-2014 la legge mantiene determinati gli importi dei fondi speciali destinati alle spese correnti e in conto capitale, nonché le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. Stabilisce inoltre gli importi da iscrivere in bilancio per le autorizzazioni di spesa pluriennali e consente, nel 2012, l’assunzione di impegni su esercizi futuri entro i limiti massimi indicati nelle tabelle allegate, comprensivi degli impegni già assunti in precedenza.
Residui vincolati e copertura finanziaria
È disposta la conservazione in bilancio, fino a totale estinzione, dei residui relativi a spese con specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti, in applicazione della disciplina contabile regionale. L’onere delle autorizzazioni di spesa per il 2012 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e, per gli anni 2013 e 2014, nel bilancio pluriennale 2012-2014.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La sua funzione è strettamente collegata al bilancio e alla programmazione 2012-2014; per questo ha oggi valore essenzialmente storico-contabile ed è da considerarsi superata rispetto agli esercizi finanziari cui si riferisce.
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