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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03406/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per il reato tributario di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 in concorso quale socio accomandatario di una società, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Spoleto dichiarando estinto per prescrizione il reato limitatamente all'annualità 2012 e confermando la condanna per l'annualità 2013. In cassazione ha dedotto violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato, sostenendo che non dovesse applicarsi la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalle disposizioni emergenziali Covid-19 nella misura considerata dai giudici di merito (dal 18/03/2020 all'11/05/2020).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione durante l'emergenza pandemica, ha osservato che la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 si applica ai procedimenti con udienza fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. Poiché il processo di primo grado era fissato per l'udienza del 17/03/2020, il periodo di sospensione era addirittura più ampio di quello indicato dalla difesa e dalla Corte territoriale, risultando comunque sufficiente a coprire la data della sentenza d'appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione incriminatrice contestata all'imputato in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione, in concorso quale socio accomandatario della società.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni

    La sospensione emergenziale della prescrizione si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, oppure a quelli con decorrenza di un termine processuale in tale periodo.

  • legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma di conversione del d.l. n. 18 del 2020 richiamata quale base della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione e sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19, la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 opera per i procedimenti con udienza fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, nonché per quelli in cui nel medesimo periodo decorra un termine processuale.
  • Quando la sospensione emergenziale dei termini è applicabile, essa va computata integralmente ai fini della prescrizione, anche se una delle decisioni di merito abbia indicato un periodo inferiore.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sulla prescrizione si fonda su un presupposto normativo già smentito dall'orientamento delle Sezioni Unite e non è idonea a dimostrare l'effettiva maturazione del termine estintivo.
  • La declaratoria di prescrizione di una sola annualità non comporta automaticamente l'estinzione del reato per le annualità residue, se il relativo termine non è maturato alla luce delle sospensioni applicabili.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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