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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31046/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo ritenendo assente il dolo. Ha rilevato che il ricorrente aveva fornito le corrette generalità al momento dello sbarco e che, successivamente, ha ottenuto il permesso di soggiorno basato sulle generalità esatte: circostanze incompatibili con un intento ingannatorio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato, davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, una data di nascita diversa (28 agosto 1986) rispetto a quella risultante dal passaporto (28 aprile 1986). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) carenza dell'elemento soggettivo (dolo), prospettando che la discrepanza potesse dipendere da un errore di traduzione; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che la condotta non aveva prodotto conseguenze dannose essendo il permesso di soggiorno poi rilasciato con le generalità corrette.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma è stata richiamata come titolo di reato contestato; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei fatti (discrepanza di mese, dichiarazioni corrette in altri momenti e assenza di vantaggio), mancasse il dolo richiesto dalla fattispecie, sicché il fatto non integra il reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità/assenza di conseguenze dannose; la Corte non ha applicato l'art. 131-bis perché ha ritenuto preliminarmente che il fatto non fosse configurabile come reato per assenza di dolo.

Massime di principio

  • Per i reati di dichiarazione falsa è essenziale dimostrare il dolo specifico: una differenza informativa marginale (es. un mese di differenza nella data di nascita) può non essere sufficiente se mancano elementi che provino l'intento di ingannare.
  • Se l'interessato, in altri momenti procedurali, ha fornito le generalità corrette e non ha tratto vantaggi dall'errore, ciò è indice contrario alla sussistenza del dolo.
  • Possibili spiegazioni alternative (errori di traduzione, di trascrizione o di memoria) devono essere valutate attentamente e, se plausibili, possono escludere la responsabilità penale.
  • La rilevanza della condotta va valutata anche in base alle conseguenze pratiche: l'assenza di effetti dannosi può supportare istanze di non punibilità o attenuanti, ma la prima verifica è se il fatto configuri o meno il reato per mancanza del requisito soggettivo.
  • In casi simili conviene documentare ogni comunicazione e procedimento (es. dichiarazioni al momento dello sbarco, documenti ufficiali, traduzioni) per dimostrare l'assenza di intento fraudolento.
  • Se la discrepanza è soltanto formale e non ha prodotto effetti, l'azione difensiva dovrebbe puntare sia sull'assenza di dolo sia, in subordine, sulla possibile applicazione delle cause di non punibilità o attenuanti previste dal codice.

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