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Sentenza

Sentenza n. 14744/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto dipartimentale prot. n. 58597 del 20.10.2025 con cui il M.I.M. ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) avviato con istanza presentata dalla ricorrente il 28.5.2024.

Giustizia amministrativa202514204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A046

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero per l'insegnamento nella classe di concorso A046. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'efficacia del diniego. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto dall'Amministrazione, il Ministero ha adottato un nuovo decreto con il quale ha accolto l'istanza e riconosciuto il titolo abilitante, seppure con misure compensative. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il provvedimento sopravvenuto di riconoscimento del titolo ha sostituito quello originariamente impugnato e ha eliminato l'utilità concreta della prosecuzione del giudizio e della decisione nel merito. Il Collegio non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando la situazione come sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per effetto di un provvedimento sopravvenuto che sostituisce quello impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione di merito.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere: le due formule processuali restano distinte e la prima è applicabile quando permane astrattamente la controversia sull'atto originario, ma manca l'interesse attuale alla sua decisione per effetto del provvedimento sostitutivo sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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