Sentenza del 28/07/2015 n. 1646 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte di registro- costituzione societaria con apporto di immobile ipotecato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione relativo all'atto di costituzione della società, con conferimento di un terreno dichiarato per 4.892.400 euro al netto di una passività di 4.850.000 euro, corrispondente a un mutuo ipotecario contratto personalmente dalla conferente poco tempo prima. L'Agenzia aveva disconosciuto la deduzione della passività, ritenendo che l'ipoteca costituisse soltanto una garanzia per un debito personale della conferente e non una passività direttamente inerente al bene trasferito. La contribuente sosteneva invece che la passività fosse deducibile e che l'operazione fosse sorretta da valide ragioni economiche, senza finalità elusive.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, sono deducibili dal valore del bene conferito soltanto le passività direttamente collegate al bene stesso. Il mutuo, essendo stato contratto per esigenze personali della conferente, non costituiva una passività inerente al terreno: l'ipoteca era una garanzia reale accessoria e non un debito direttamente dipendente dall'immobile. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 6.500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Art. 50 d.P.R. 131/1986
Sono deducibili (...) le sole passività ed oneri inerenti al bene trasferito
In caso di conferimento di immobili in società, dalla base imponibile dell'imposta di registro possono essere sottratti soltanto i debiti e gli oneri direttamente collegati al bene trasferito. Non sono deducibili i debiti personali del conferente, anche se garantiti da ipoteca sull'immobile e assunti dalla società.
Art. 20 d.P.R. 131/1986
La questione dell'elusione o dell'abuso del diritto è distinta da quella dell'inerenza della passività. Nel caso esaminato, la decisione è stata fondata sulla non deducibilità del mutuo perché non inerente al bene, indipendentemente dall'esistenza di valide ragioni economiche dell'operazione.
Direttiva CEE 335/69
La disciplina nazionale sull'imposta relativa ai conferimenti societari deve essere interpretata nel senso di limitare la base imponibile alle passività effettivamente inerenti al bene o all'azienda trasferiti.
Art. 109 T.U.I.R. n. 917/1986, già art. 75
Richiamato tra le disposizioni normative di riferimento, senza incidere in modo specifico sulla ratio decisoria della sentenza.
Corte di cassazione, sentenze n. 16768/2002, n. 9580/2013 e n. 3444/2014
La giurisprudenza richiamata afferma che possono essere dedotte solo passività e oneri collegati direttamente all'oggetto del trasferimento; una garanzia ipotecaria prestata per un mutuo personale non è, di per sé, una passività inerente all'immobile.
Massime di principio
- Nel conferimento di un immobile in una società, la base imponibile dell'imposta di registro non può essere ridotta mediante la deduzione di qualsiasi debito gravante sul conferente: il debito deve essere direttamente riferibile al bene trasferito.
- Un mutuo personale garantito da ipoteca sull'immobile non diventa automaticamente un debito dell'immobile. L'ipoteca è una garanzia accessoria e non prova, da sola, l'inerenza della passività al bene.
- Per valutare la deducibilità occorre distinguere tra debiti assunti per finanziare, acquistare o migliorare il bene e debiti personali del proprietario semplicemente garantiti con quel bene.
- La presenza di valide ragioni economiche o l'assenza di intento elusivo non rende deducibile una passività che non possiede il requisito oggettivo dell'inerenza al bene conferito.
- Quando una società assume un debito del conferente nell'ambito del trasferimento, è opportuno documentare con chiarezza il collegamento diretto tra il debito e il bene, indicando nell'atto e nella documentazione finanziaria la destinazione delle somme e l'effettiva riferibilità dell'obbligazione all'immobile.
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