Cassazione Penale, Sentenza n. 22081/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Catania dell'8/07/2024 contestando violazioni dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 192, 533 e 546 c.p.p.; deduce erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e mancata correlazione tra accusa e sentenza. In particolare contesta che il deposito di rifiuti sulla pubblica via non costituisca abbandono e contesta la valutazione probatoria (dichiarazioni degli operanti, immagini video, relazione documentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che il ricorrente abbia cumulato e mescolato indistintamente vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza indicare con precisione su quale profilo ciascun vizio ricada, violando l'onere di specificità richiesto dall'art. 606 c.p.p. e dal protocollo di redazione dei motivi. Sul merito sostanziale la Corte ha poi osservato che la doglianza è manifestamente infondata: la giurisprudenza consolidata configura l'abbandono incontrollato di rifiuti quando rifiuti sono depositati fuori da contenitori e il titolare/legale rappresentante dell'impresa ha posizione di garanzia e obbligo di vigilanza; la presunta delega non è provata e non soddisfa i requisiti richiesti; le immagini e le risultanze di polizia giudiziaria sono questioni di fatto non sindacabili in Cassazione e risultano coerenti con la condotta contestata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il Collegio non ha esaminato la questione della prescrizione, stante l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lettere b), c) ed e)
La Corte interpreta l'art. 606 c.p.p. come richiedente un livello rigoroso di specificità nel ricorso per cassazione: i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono alternativi e non cumulabili indistintamente; il ricorrente deve indicare con precisione quale profilo di vizio riguarda quale passaggio motivazionale, pena l'inammissibilità per aspecificità.
art. 616 c.p.p.
citato per la regolazione delle spese e della somma da versare alla Cassa delle ammende
A norma dell'art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e può comportare il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha esercitato tale potere comminando euro 3.000,00.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)
art. 192 e art. 256, comma 2
La Corte conferma che l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti fuori dagli appositi contenitori integra il reato previsto dall'art. 256, comma 2, e che il titolare o responsabile di impresa può rispondere anche per omessa vigilanza (culpa in vigilando). È sufficiente che i rifiuti siano riconducibili all'attività dell'impresa anche se la produzione degli stessi sia episodica.
Protocollo d'intesa Corte di cassazione - Consiglio Nazionale Forense
Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2015
Il Protocollo è considerato strumento esplicativo dell'art. 606 c.p.p.: richiede che i vizi di legittimità siano esposti distinguendo le singole doglianze in modo chiaro e separato; la sua violazione può avvalorare la valutazione di inammissibilità per difetto di specificità.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende: la Corte valuta che non sussistono elementi di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, fissa equitativamente l'importo.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e distinti: non è possibile cumulare indistintamente vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sullo stesso segmento argomentativo; ciascun vizio va collegato a precise parti della motivazione impugnata.
- Il 'Protocollo d'intesa' tra Cassazione e CNF va considerato una guida pratica: strutturare i motivi in paragrafi chiari, indicando quale vizio si deduce per ciascuna parte della motivazione riduce il rischio di inammissibilità.
- Sulle questioni di fatto (valutazione delle immagini video, riscontro delle dichiarazioni degli operanti, quantità e ubicazione dei rifiuti) la Corte di Cassazione ha poteri limitati: tali questioni sono in genere insindacabili se adeguatamente motivate in fatto dal giudice di merito.
- In materia ambientale, il titolare o legale rappresentante di un'impresa può essere ritenuto responsabile anche per omissione di vigilanza (culpa in vigilando) sulla condotta dei dipendenti; pertanto è importante documentare e comprovare misure organizzative e controlli interni.
- Una delega di funzioni per escludere la responsabilità del delegante deve essere puntuale, provata e soddisfare requisiti precisi (espressa, senza residuali poteri discrezionali del delegante, delegato tecnicamente idoneo, giustificata da dimensioni/organizzazione, con trasferimento dei poteri di spesa).
- Se si intende contestare la qualificazione giuridica di una condotta (es. se il deposito su strada sia o meno abbandono), il ricorso in Cassazione deve contenere argomentazioni normative e fattuali precise e documentate; basarsi solo su affermazioni generiche espone a rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere ordinate sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende e l'addebito delle spese processuali: valutare attentamente la fattibilità e la forma del ricorso prima del deposito.
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