Cassazione Civile, Ordinanza n. 07520/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore del gioco)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate nell’ambito della procedura di regolarizzazione prevista per i centri di raccolta scommesse dall’art. 1, comma 643, l. 190/2014, prorogata dall’art. 1, comma 926, l. 208/2015. La società aveva versato importi riferiti a numerosi punti di raccolta, sostenendo di aver pagato in eccesso: in particolare contestava che i € 10.000 versati per ciascun centro fossero un costo di accesso alla procedura anziché un acconto d’imposta, e rivendicava altresì la restituzione di € 80.000 relativi a otto punti di raccolta poi rinunciati. Contestava inoltre la retrodatazione dell’inizio attività di alcuni centri. Dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, la CGT di secondo grado del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione e quello incidentale della società, ritenendo precluso il riesame delle questioni già decise dalla Cassazione. Con il presente ricorso l’Agenzia ha riproposto: 1) il difetto di legittimazione della società a chiedere il rimborso e la pretesa necessità di litisconsorzio con i singoli centri; 2) la tesi secondo cui i € 10.000 non sarebbero acconto d’imposta e comunque la questione sarebbe sottratta alla giurisdizione tributaria; 3) la negazione del rimborso degli € 80.000 per difetto di compensazione/imputazione prima della liquidazione automatizzata dell’imposta per il 2016. La società ha resistito e ha chiesto anche la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte in cui tentavano di rimettere in discussione questioni già decise dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio n. 11948/2024, alla quale il giudice di rinvio doveva conformarsi. In particolare: la legittimazione della società a chiedere il rimborso era già stata riconosciuta; la questione del litisconsorzio necessario non poteva essere riaperta nel giudizio di rinvio; la natura di acconto d’imposta dei € 10.000 e il diritto al rimborso degli € 80.000 erano già stati affermati dalla Cassazione, con conseguente impossibilità di riesame. È stata inoltre ritenuta inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, perché la decisione di merito implicava già pronuncia sulla giurisdizione non impugnata sul punto. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando colpa grave per la riproposizione di questioni già definite nello stesso processo, l’ha condannata anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di € 5.000 in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 643, l. 190/2014
La disposizione prevede, per la procedura di regolarizzazione dei centri di raccolta scommesse, il versamento di € 10.000 mediante modello F24 da compensare in sede di versamento dell’imposta complessivamente dovuta; la Corte ribadisce che tale somma ha natura di acconto d’imposta e non di costo di accesso alla procedura.
art. 1, comma 926, l. 208/2015
Norma di proroga della procedura di regolarizzazione richiamata in fatto.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dall’Agenzia per sostenere il difetto di titolarità attiva della società; la Corte non lo esamina nel merito perché la questione era già coperta dalla precedente decisione di legittimità.
art. 14, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per dedurre il litisconsorzio necessario; la Corte afferma che la questione non è più esaminabile nel giudizio di rinvio se non tempestivamente dedotta e rilevata nel primo giudizio di cassazione.
art. 2036 c.c.
Richiamato dall’Agenzia in relazione al preteso indebito soggettivo conseguente all’eventuale rimborso in favore della società; la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione invocate per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi sostanziali di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 24 d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011
Richiamato dall’Agenzia per sostenere la necessità di liquidazione automatizzata e la non rimborsabilità degli € 80.000; la Corte ribadisce che tale norma riguarda la raccolta telematica/virtuale e non la fattispecie dei punti fisici di raccolta.
d.lgs. 504/1998
Fonte dell’imposta unica sulle scommesse; utilizzata come base del rapporto tributario controverso.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dall’Agenzia in via interpretativa; la Corte non accoglie la lettura proposta, perché incompatibile con il dato letterale già valorizzato nella precedente decisione.
art. 3 d.lgs. n. 546/1992
Norma sul difetto di giurisdizione nel processo tributario; la Corte rileva che la pronuncia di merito implicava una decisione sulla giurisdizione, ormai coperta da giudicato se non impugnata specificamente.
art. 96 c.p.c.
La Corte condanna l’Agenzia per colpa grave, ravvisata nella riproposizione di questioni già definite con precedente sentenza di cassazione nello stesso processo; esclude l’applicazione del comma 1 per difetto di allegazione del danno e del comma 4 per ragioni temporali.
art. 13 d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato perché l’Agenzia è esonerata dal relativo versamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; le questioni già decise nella sentenza rescindente non possono essere nuovamente rimesse in discussione, salvo i casi eccezionali di ius superveniens, declaratoria di incostituzionalità o pronuncia della Corte di giustizia UE.
- La legittimazione attiva al rimborso deve essere valutata secondo la titolarità sostanziale della posizione dedotta; una volta che la Cassazione abbia riconosciuto la titolarità del diritto, la questione non è più riesaminabile nel giudizio di rinvio o nel successivo giudizio di legittimità sul rinvio.
- La questione del litisconsorzio necessario non può essere introdotta o rilevata nel giudizio di rinvio se non è stata dedotta con il primo ricorso per cassazione e affrontata nella relativa decisione; nel processo di rinvio partecipano solo i soggetti già presenti nel primo giudizio di legittimità.
- Quando la Corte abbia già qualificato una somma come acconto d’imposta, tale qualificazione comporta, se il versamento non era dovuto, la rimborsabilità dell’importo, non potendosi negare la restituzione solo perché la norma prevede anche la compensazione.
- La compensazione fiscale richiede l’esistenza di un credito; se il credito non viene estinto per compensazione, il contribuente può domandarne la restituzione.
- Nel processo tributario, la decisione di merito implica una pronuncia implicita sulla giurisdizione; se la questione non è specificamente censurata, si forma giudicato anche su tale profilo.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere irrogata d’ufficio anche in assenza di prova del danno, ma presuppone mala fede o colpa grave; la riproposizione di questioni già definitivamente decise nello stesso processo integra colpa grave.
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