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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2203

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Sneem Black Pudding (IGP)

Normativa europea32019R2203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Sneem Black Pudding" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La registrazione avviene a seguito della domanda presentata dall’Irlanda e della mancata notifica di opposizioni entro la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha applicazione generale nell’Unione e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Sneem Black Pudding" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di un prodotto agroalimentare specifico, "Sneem Black Pudding", classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni soggettive o territoriali specifiche, oltre al fatto che riguarda esclusivamente il nome registrato e il prodotto corrispondente.

"Sneem Black Pudding" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione dispone la registrazione del nome "Sneem Black Pudding" come indicazione geografica protetta nel registro europeo delle DOP e delle IGP. L’atto conclude la procedura di registrazione avviata dall’Irlanda ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni.

Base normativa e iter procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale fondamento della registrazione. Nei considerando si precisa che:

  • la domanda di registrazione del nome "Sneem Black Pudding" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012;
  • non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Effetto sostanziale della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Sneem Black Pudding" è registrato come IGP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne, inclusi i prodotti cotti, salati o affumicati.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula conclusiva, viene ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Sneem Black Pudding"

L’articolo 1 iscrive il nome "Sneem Black Pudding" nel registro UE come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Il regolamento si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dall’Irlanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. In base a tali presupposti, la Commissione procede alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografichediritto alimentareregistri e denominazioni protette

Testo integrale

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