Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20933/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 c.2 lett.c) e 2-sexies C.d.S.). Due motivi principali: 1) contestazione dell'utilizzabilità dei risultati dell'etilometro per omessa verifica di eventuali difetti di funzionamento, in particolare omissioni relative all'omologazione (art.379 d.P.R. n.495/1992), alla taratura e alle revisioni periodiche; il ricorrente ha dedotto la nullità o inutilizzabilità delle prove alcolimetriche; 2) censura del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto al proprio onere di allegazione e probatorio circa vizi o errori strumentali dell'etilometro (omologazione, taratura, revisioni), per cui le censure sull'inutilizzabilità dell'alcoltest sono state respinte. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello relativa all'esclusione delle attenuanti generiche, ritenuta logica e congrua alla luce del rilevante superamento della soglia alcolica e delle circostanze fattuali (inseguimento di una donna che aveva richiesto l'intervento della polizia). Inoltre la Corte ha escluso la possibilità di sollevare questioni di non punibilità o prescrizione dopo la declaratoria di inammissibilità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186

    comma 2, lett.c) e 2-sexies

    Norma incriminatrice applicata alla fattispecie: la condotta di guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista integra il reato contestato e giustifica la condanna in presenza di prova alcolimetrica non viziata.

  • D.P.R. n.495/1992, art.379

    Regolamento di esecuzione del Codice della Strada relativo all'omologazione degli strumenti di misurazione (etilometri). La Corte osserva che la mera contestazione formale dell'omologazione non è sufficiente: servono elementi probatori specifici volti a dimostrare vizi dell'omologazione o assenza/obsolescenza dei controlli.

  • Codice di Procedura Penale, art.616

    Previsione relativa alle conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Codice di Procedura Penale, art.129

    La norma sulle cause di non punibilità non può essere rilevata e dichiarata nella Cassazione quando il ricorso è manifestamente inammissibile e dunque non si è formato un valido rapporto di impugnazione; Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata in tal senso.

  • D.L. 23 maggio 2008, n.92 (conv. L. 24 luglio 2008, n.125) - modifica art.62-bis c.p.

    Modifica che ha irrigidito i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non basta più il solo stato di incensuratezza; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, alla luce della modifica, ha escluso la diminuente per mancanza di elementi di segno positivo.

  • Legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando)

    Rilevata in relazione alla disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis al fatto commesso il 18/11/2017; la Corte osserva che la questione non può essere rilevata una volta dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il querelante che contesta l'affidabilità dell'alcoltest ha l'onere di allegare e documentare specifici vizi o errori strumentali (certificati di omologazione mancanti o non conformi, rapporti di taratura e manutenzione che attestino irregolarità, perizie tecniche) e non può limitarsi a una mera deduzione generica di difetto di funzionamento.
  • La discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rispettata se motivata con elementi concreti: dopo la modifica dell'art.62-bis non è sufficiente l'assenza di precedenti penali per ottenere la diminuente; occorrono elementi di segno positivo valutabili come meritevolezza.
  • Differenze tra due rilevazioni etilometriche (es. secondo valore leggermente superiore al primo) non costituiscono di per sé prova di anomalia dello strumento e possono essere giustificate dalla fisiologia della salita della curva alcolemica; per contestarle serve prova tecnica contraria.
  • Se il ricorso alla Corte è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare spese processuali e sanzioni pecuniarie; inoltre non è possibile, in quella sede, far emergere cause di estinzione o non punibilità che non siano state efficacemente dedotte e fondate nell'impugnazione.
  • Per un efficace impulso difensivo contro la prova etilometrica è opportuno produrre già in sede di merito documentazione tecnica (rapporti di taratura, certificati di omologazione, verbali di revisione) e, se possibile, una perizia che dimostri errori o inattualità dei controlli.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.