Cassazione Civile, Sentenza n. 3303/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'accertamento con cui l'Agenzia aveva tassato somme incassate nel 2007 dall'associazione TACHELES per l'attività di gestione/recupero educativa di minori disagiati, svolta presso un immobile di proprietà della contribuente a Lecchiore di Dolcedo (IM), assumendo che quella attività costituisse un'impresa o comunque fosse svolta tramite una stabile organizzazione in Italia. In sede giurisdizionale la contribuente deduceva, tra gli altri profili, che l'accertamento si era fondato principalmente su informazioni provenienti dal fisco tedesco (comunicate tramite questionario), che non era stata acquisita in atti la documentazione estera, che era stato violato il diritto al contraddittorio endo‑procedimentale, e che avrebbe dovuto trovare applicazione la convenzione italo‑tedesca (con particolare riferimento agli artt. 14 e 19) con esclusione di imposizione in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, osservando che le informazioni tedesche, comunicate tramite questionario, non costituivano l'elemento centrale dell'accertamento ma solo uno degli elementi di fatto e che la ricorrente non aveva contestato nei fatti i corrispettivi indicati. Sono state respinte le censure sul contraddittorio endo‑procedimentale e sull'assenza in atti dei documenti esteri; è stata inoltre confermata la ricaduta tributaria ai sensi delle norme convenzionali e nazionali (art. 14 convenzione art. 5/162 TUIR ecc.). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Convenzione italo‑tedesca contro le doppie imposizioni (varie disposizioni)
La Corte ha applicato i principi della convenzione ritenendo che l'attività educativa esercitata stabilmente in Italia rientri nella nozione di 'base fissa'/'stabile organizzazione' (art. 5 e art. 14) e non fosse invece esclusa dall'art. 19; per la determinazione si è richiamato il commentario OCSE che equipara 'base fissa' e 'stabile organizzazione'.
Art. 5 Convenzione / definizione di stabile organizzazione
"per stabile organizzazione si intende una sede fissa di attività attraverso la quale un’impresa è esercitata in tutto o in parte"
La Corte ha richiamato la definizione per motivare che la presenza dell'immobile di Lecchiore, con caratteristiche di fissità, disponibilità e idoneità a produrre reddito, integra la stabile organizzazione e quindi la tassazione in Italia.
Art. 14 Convenzione italo‑tedesca (attività educative e pedagogiche)
La Corte ha ritenuto che l'art. 14 qualifichi le attività educative/pedagogiche svolte stabilmente in Italia come imponibili in Italia quando sussista una base/sede fissa, e che tale nozione è assimilabile a quella di stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5.
Art. 162 TUIR (in particolare comma 3)
La normativa fiscale interna è stata richiamata per sostenere che i redditi percepiti da soggetto non residente, derivanti da attività svolta tramite una base fissa in Italia, sono tassabili in Italia; in particolare il giudice di merito ha valutato gli elementi negativi e positivi previsti dall'art. 162, comma 3.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12 comma 7
Le censure basate su presunte violazioni delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di difesa sono state ritenute infondate: il questionario e le comunicazioni non hanno sostituito l'accertamento di fatto, e non è stata dimostrata alcuna concreta ragione che avrebbe potuto modificare l'esito se fosse stato esperito diverso contraddittorio.
Legge n. 241/1990 art. 3
Richiamata rispetto alle censure sul procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto che le osservazioni della contribuente non impedivano la regolarità del procedimento e dell'accertamento.
DPR n. 633/1972 art. 52
Richiamato rispetto all'eccezione sulla tutela del contraddittorio per profili IVA: la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione avrebbe richiesto la dimostrazione di concrete ragioni e non semplici affermazioni vaghe.
Codice civile art. 2697 / Codice procedura civile art. 115 / Costituzione artt. 24 e 111
Richiamate dalle parti in tema di onere della prova e diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio gravasse sulla contribuente e che non fosse stata fornita prova sufficiente a ribaltare l'accertamento di fatto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1‑quater (testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228)
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto da tale norma in favore dell'Erario.
Massime di principio
- La qualificazione di 'stabile organizzazione' o 'base fissa' si valuta sui fatti concreti: fissità del luogo, disponibilità/diritto di uso, permanenza e idoneità a produrre reddito; se questi elementi sono accertati in fatto dai giudici di merito, la Cassazione non li rivede.
- Le comunicazioni di informazioni da autorità fiscali estere, anche se pertinenti, non sostituiscono l'accertamento di fatto: il privilegio probatorio non scatta automaticamente e il contribuente deve contestare in modo documentato i dati ricevuti.
- L'onere della prova sulla limitata rilevanza reddituale o sull'assenza di stabile organizzazione grava sul contribuente: affermazioni generiche o non documentate vengono respinte.
- La mancata instaurazione del contraddittorio endo‑procedimentale per tributi di matrice eurounitaria non comporta automaticamente nullità: il contribuente deve dimostrare quali concreti elementi avrebbe prodotto che avrebbero inciso sull'esito.
- Le attività educative svolte stabilmente in Italia per conto di enti stranieri possono essere tassate in Italia se configurano una sede fissa o stabile organizzazione, anche se i destinatari sono esclusivamente cittadini esteri.
- Per questioni IVA la deducibilità/riconoscimento di percentuali o costi richiede adeguata documentazione; l'amministrazione può disconoscere detrazioni in mancanza di documenti probatori.
- Le sanzioni amministrative non vengono automaticamente eliminate per penurie di motivazione, salvo che non emerga un'effettiva 'oscurità' normativa o procedurale che giustifichi la disapplicazione.
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