Sentenza del 21/07/2017 n. 18082 - Corte di Cassazione
IRPEF - redditi di impresa- deducibilità della quota di ammortamento per gli edifici - decorrenza nell'anno d'imposta diverso dall 'anno del rilascio del certificato di agibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEF e ILOR per l'anno d'imposta 1983, della quota di ammortamento relativa alle spese di costruzione di un capannone industriale. L'Amministrazione aveva negato la deduzione ritenendo che l'immobile non fosse ancora agibile nell'anno 1983 e che la deducibilità decorresse soltanto dal 1984, nonostante il certificato di agibilità fosse stato rilasciato il 30 dicembre 1983. Il contribuente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 597 del 1973, la quota fosse deducibile dal primo periodo d'imposta nel quale il bene fosse stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato, comprendendo anche il caso in cui tale disponibilità si verificasse in qualsiasi momento dell'anno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l'agibilità costituisse un requisito essenziale della utilizzabilità dell'immobile, ma che il rilascio del certificato il 30 dicembre 1983 facesse decorrere la deducibilità già dall'anno d'imposta 1983. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando deducibile nel 1983 la quota di ammortamento del capannone. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 68, comma 1
Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato.
La norma va interpretata nel senso che la deduzione decorre dal periodo d'imposta nel quale, anche in un solo momento, il bene sia stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Non è quindi necessario che l'utilizzabilità sussista per l'intero anno.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24
La disposizione è richiamata in relazione al certificato di agibilità. Nel ragionamento della Corte, l'agibilità rappresenta un requisito essenziale per riconoscere l'utilizzabilità dell'immobile ai fini della decorrenza dell'ammortamento.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La norma è richiamata in relazione ai quesiti formulati a corredo dei motivi di ricorso.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata per il deposito della memoria del ricorrente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, comma 4
La disposizione è stata invocata dal contribuente in subordine con riferimento alle sanzioni, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
Massime di principio
- Per gli immobili d'impresa, la deduzione della quota di ammortamento può iniziare nel periodo d'imposta in cui il bene diventa utilizzabile anche soltanto in un momento dell'anno.
- Quando l'agibilità è requisito necessario per l'utilizzabilità dell'immobile, il rilascio del certificato di agibilità durante l'anno consente, in linea di principio, di imputare la quota di ammortamento già a quell'anno e non necessariamente all'esercizio successivo.
- La decorrenza dell'ammortamento fiscale dipende dalla concreta utilizzabilità del bene, non dal fatto che il certificato sia stato rilasciato all'inizio o alla fine dell'esercizio.
- È necessario documentare con precisione la data di rilascio dell'agibilità e verificare eventuali ulteriori requisiti tecnici o fiscali richiesti dalla normativa applicabile al periodo d'imposta.
- La decisione riguarda la disciplina normativa vigente all'epoca dei fatti; per casi attuali occorre verificare la disciplina oggi applicabile e la specifica natura del bene.
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