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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 16377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.6 del Decreto‑Legge n.119/2018 (convertito con L. n.136/2018), in quanto il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite e ha pagato le somme previste dalla normativa. Compensazione delle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativo all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sulle somme iscritte in decreto ingiuntivo (provento di cessione di crediti acquistati pro soluto). La società contestava la legittimità dell'avviso sostenendo che, svolgendo attività di finanziamento (e non recupero crediti), le operazioni avevano natura finanziaria e dovevano essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. n.131/1986 (art.40 e nota II dell'art.8 della tariffa), posto che le operazioni rientravano nel campo IVA (seppur esenti) ai sensi del D.P.R. n.633/1972 art.10, comma 1. La CTP e la CTR avevano dato ragione alla società. L'Agenzia impugnava in Cassazione censurando la motivazione, l'omessa valutazione di deduzioni difensive e la corretta applicazione della tariffa di registro.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986

    articolo 40; articolo 8, nota II della Tariffa allegata

    La società sosteneva che le cessioni di crediti aventi natura finanziaria rientrano nella disciplina prevista dall'art.40 e nella nota II dell'art.8 della Tariffa, comportando applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'Amministrazione sosteneva invece l'applicazione della misura proporzionale al decreto ingiuntivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

    Riferimento alla disciplina IVA: le operazioni sottostanti (cessione di beni e prestazioni di servizi) sono state ritenute soggette ad IVA, seppur esenti, e ciò è stato invocato per qualificare la natura finanziaria dell'operazione e giustificare la misura fissa dell'imposta di registro.

  • Decreto Legislativo n. 231 del 2002

    Citato in relazione ai diritti sugli accessori (interessi/cedole) dalle obbligazioni di pagamento connesse alle operazioni di cessione, su cui la società richiamava elementi contrattuali e finanziari.

  • Decreto-Legge n. 119 del 2018

    Norma che disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; la presentazione dell'istanza e il pagamento delle somme previste hanno determinato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi di tale disposizione.

  • Legge n. 136 del 2018

    conversione del D.L. n.119/2018

    Conversione con modificazioni del D.L. n.119/2018 che ha reso efficace la procedura di definizione della lite utilizzata dal contribuente.

  • Codice di procedura civile

    articoli 112, 132 e articolo 360 (numeri 3,4,5)

    L'Amministrazione ha dedotto vizio di motivazione (art.112 e 132 c.p.c.) e ha proposto motivi di cassazione basati sugli estremi di cui all'art.360 c.p.c. (vizio motivazionale, omissione di valutazione di deduzioni difensive, errata applicazione di norme).

Massime di principio

  • Se la cessione di crediti è effettuata da un soggetto che svolge attività finanziaria e i crediti derivano da rapporti in cui le prestazioni hanno rilevanza IVA (anche se esenti), è possibile argomentare la natura finanziaria dell'operazione e la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa secondo la tariffazione prevista dal D.P.R. n.131/1986; tuttavia la qualificazione va provata in modo circostanziato.
  • Un decreto ingiuntivo che accerta il diritto al pagamento può essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale se la sua natura obbligatoria si discosta dall'operazione originaria o se il titolo costituisce un autonomo atto di obbligazione non riconducibile alla disciplina agevolata; la posizione dipende dall'analisi del nesso tra rapporto sottostante e il titolo esecutivo.
  • In sede di giudizio è essenziale motivare in modo completo e specifico la qualificazione giuridica delle operazioni (cfr. censure per carenza motivazionale): decisioni 'apodittiche' sulla natura finanziaria o commerciale possono essere contestate per difetto di motivazione.
  • L'istituto della definizione agevolata delle liti (D.L. n.119/2018, art.6, e sua conversione) può estinguere il processo se il contribuente aderisce e paga le somme previste; ciò rende spesso inammissibili o ininfluenti i ricorsi in corso, imponendo attenzione strategica: valutare il rapporto costi/benefici della definizione rispetto al proseguimento del contenzioso.
  • Per orientarsi in situazioni simili è opportuno documentare con precisione la natura dell'attività (finanziaria vs. recupero crediti), il contenuto dei contratti originari, la presenza/assenza di IVA sulle prestazioni sottostanti e il nesso causale tra titolo esecutivo e rapporto originario, oltre a considerare tempestivamente l'opportunità di definizione della lite.

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