Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12436/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non idoneo a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata e perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma prevista dalla legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia aveva respinto la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto era stato fondato: 1) sulle risultanze dell'osservazione dell'UEPE, dalle quali emergeva una scarsa risorsa personale del condannato, il quale non parlava italiano e non aveva avviato un percorso di revisione critica; 2) sulle note di polizia, che evidenziavano elementi oggettivi sfavorevoli relativi al domicilio, collocato in un albergo non idoneo a garantire un controllo notturno, e al lavoro, svolto presso una società amministrata da soggetti pregiudicati e con altri dipendenti con precedenti di polizia. Il ricorso non contestava in modo effettivo la motivazione del provvedimento, ma mirava sostanzialmente a proporre una diversa lettura del materiale fattuale, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La decisione concerne la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa la cui concessione presuppone una valutazione complessiva dell'idoneità del condannato e delle condizioni concrete di esecuzione.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; il ricorso è inammissibile se non confuta la motivazione in modo specifico e giuridicamente pertinente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di sorveglianza e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La valutazione sulla concedibilità dell'affidamento in prova può fondarsi sia su elementi soggettivi del condannato, come la capacità di comprendere il contesto e l'avvio di un percorso di revisione critica, sia su elementi oggettivi relativi al domicilio e al lavoro, se rilevanti ai fini del controllo e dell'efficacia trattamentale.
  • Quando il ricorso non individua reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata e mira solo a rivalutare il merito, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.