Cassazione Penale, Sentenza n. 29236/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di lesioni personali stradali colpose (art. 590-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura sull'interpretazione della nuova disciplina della procedibilità introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, sostenendo che la costituzione di parte civile antecedente alla novella non possa essere considerata querela, specie in presenza di totale inerzia della parte civile in appello e lamentando violazione dell'art.152 c.p.p. e illogicità motivazionale (lesioni di durata inferiore a 40 giorni); (2) censura per violazione dell'art.41, comma 7, C.d.S. e per insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assoluzione, sostenendo che l'incidente sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: la novella del d.lgs. n.150/2022, favorevole, è applicabile retroattivamente e la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità. Ha confermato il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art.76 c.p.p.) e che l'assenza di azione in appello non determina revoca implicita fuori dai casi espressamente previsti. Sul secondo motivo ha escluso la sindacabilità in cassazione di una mera diversa valutazione dei fatti; la doglianza era una richiesta di riconsiderare la ricostruzione fattuale (preclusa in sede di legittimità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Reato contestato (lesioni personali stradali gravi/gravissime). La procedibilità è stata valutata alla luce della novella che lo rende perseguibile a querela in assenza di aggravanti
d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. c)
Novella che ha introdotto la procedibilità a querela per talune ipotesi di lesioni stradali; la Corte ha ritenuto la disciplina favorevole applicabile retroattivamente ai reati commessi prima dell'entrata in vigore
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività e applicazione della legge penale più favorevole: motivo per ritenere applicabile la novella ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 145, comma 2, C.d.S.
Norma del codice della strada relativa agli obblighi di precedenza, la sua violazione è stata ritenuta causa dell'incidente
art. 76, comma 2, c.p.p.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione produce effetto in ogni stato e grado del processo e non richiede nuova costituzione in appello
art. 82, comma 2, c.p.p.
Le ipotesi di revoca implicita della costituzione di parte civile sono tassative; l'inerzia processuale in appello non equivale a revoca se non nei casi previsti dalla norma
art. 41, comma 7, C.d.S.
Norma riferita nella censura difensiva (riguarda doveri di attenzione/condotta dei conducenti); la Corte ha ritenuto la questione fattuale non idonea a fondare ricorso di legittimità
art. 152 c.p.p.
Norma invocata nella censura sulla revoca della costituzione di parte civile; la Corte non ha ritenuto violato il principio dedotto dal ricorrente
art. 606 cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e): i motivi proposti sono stati esaminati nei limiti di legittimità, con esclusione di sindacato sui fatti
art. 523 c.p.p.
Riferimento alle conclusioni scritte nel giudizio d'appello: l'assenza di nuove conclusioni della parte civile non comporta revoca della costituzione
Massime di principio
- La disposizione favorevole di legge penale (più favorevole al reo) si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando riguarda la procedibilità
- La costituzione di parte civile, se non revocata in termini espressi, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (principio di immanenza ex art.76 c.p.p.) e può valere come manifestazione della volontà punitiva (equivalente alla querela) ai fini della procedibilità
- L'inerzia o la mancata partecipazione della parte civile nel giudizio di appello non implica automaticamente la perdita dello status di parte civile né la revoca della sua volontà di perseguire penalmente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del fatto o per chiedere una diversa lettura probatoria: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti sono generalmente inammissibili
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione non è sufficiente sollevare questioni di opportunità o valutazioni alternative sulla causalità dell'evento; occorre dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità/mancanza di motivazione nella decisione impugnata
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