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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11599/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di diniego della liberazione anticipata per i semestri: 26/07/2017-25/01/2018, 26/07/2019-25/01/2020, 26/01/2022-25/07/2022 e 26/07/2023-25/01/2024. Il ricorrente, tramite difensori, deduceva illogicità e contraddittorietà nella valutazione giudiziale, lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente applicato i principi giurisprudenziali sulla valutazione frazionata dei singoli semestri e non avrebbe considerato globalmente la condotta complessiva; sosteneva che le trasgressioni indicate erano episodi isolati in un arco temporale di comportamento prevalentemente corretto e quindi non idonee ad escludere la partecipazione all'opera rieducativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure infondate. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato, secondo i criteri di legge e regolamento, la mancata concessione del beneficio per ciascun semestre, valorizzando episodi concreti indicativi di mancata adesione all'opera rieducativa: i) rifiuto di entrare in classe e atteggiamento arrogante con esclusione di 10 giorni dalle attività ricreative; ii) colluttazione con altro detenuto e ammonizione per intimidazione/sopraffazione; iii) atteggiamento irriverente verso un operatore (non sanzionato per sopravvenuto contagio e scadenza termini); iv) ulteriori condotte aggressive e ingiuriose sanzionate con esclusione per 7 e 10 giorni. La Corte ha ritenuto motivazione non manifestamente illogica, richiamando che la valutazione resta discrezionale ma deve essere specifica e che le infrazioni disciplinari, se rivelatrici di rifiuto della rieducazione, possono incidere anche su altri semestri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La concessione della liberazione anticipata richiede la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la misura è un riconoscimento concreto di tale partecipazione e ha finalità di agevolare il reinserimento sociale.

  • art. 103, comma 2, DPR 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione)

    nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna

    Il giudizio sulla partecipazione all'opera rieducativa deve valutare sia l'impegno a trarre profitto dalle opportunità trattamentali sia la qualità dei rapporti con operatori, compagni e mondo esterno; l'indagine è oggettiva e frazionata per semestre ma non esclusivamente isolata.

  • art. 1, comma 1, DPR 30 giugno 2000 n. 230

    interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali

    Rilevanza degli interventi trattamentali offerti al detenuto (umani, culturali e professionali) come indice dell'opera rieducativa cui il detenuto deve partecipare concretamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata richiede la prova concreta e continuativa della partecipazione all'opera rieducativa; il giudice valuta il comportamento del detenuto sia rispetto all'adesione alle attività trattamentali sia rispetto ai rapporti interni ed esterni.
  • La valutazione è frazionata per ciascun semestre oggetto dell'istanza, ma non è assoluta: infrazioni disciplinari significative possono incidere anche su semestri diversi se denotano un rifiuto della rieducazione.
  • Le decisioni sono affidate a giudizio discrezionale, ma la discrezionalità richiede motivazione specifica che colleghi fatti e valutazioni prognostiche sulla recidiva e sul percorso di risocializzazione.
  • I rapporti disciplinari vanno acquisiti e valutati concretamente: singole infrazioni isolate, se adeguatamente compensate da condotte positive e continuative, non annullano automaticamente la possibilità del beneficio; tuttavia più infrazioni coerenti fra loro possono precluderlo.
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare, con elementi probatori, la partecipazione effettiva al trattamento; la semplice asserzione che le condotte criticate siano 'episodi isolati' non basta se non supportata da riscontri documentali o da circostanze favorevoli continuative.

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