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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32324/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta degli agenti di polizia fosse stata illegittima o arbitrariamente eccedente i limiti delle loro attribuzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica, perché la Corte territoriale aveva già esaminato in modo puntuale gli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata e aveva escluso, in base alla concreta aggressività della condotta dell'imputato, sia una persecuzione ingiusta da parte degli operanti sia un arbitrario oltrepassamento dei loro poteri funzionali, oltre a escludere che l'imputato potesse nutrire dubbi reali sulla regolarità e finalità dell'operato di polizia.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla statuizione di responsabilità.

  • art. 393-bis c.p.

    Scriminante invocata dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione perché la doglianza era generica e la condotta degli operanti non risultava ingiusta o arbitrariamente eccedente i loro poteri.

Massime di principio

  • La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta degli ufficiali o agenti risulti, alla luce della motivazione di merito, non arbitraria e non ingiustamente persecutoria, e quando l'imputato non dimostri elementi concreti idonei a far ritenere superati i limiti funzionali dell'operato di polizia.
  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile se si limita a prospettare in modo generico l'applicazione di una scriminante già specificamente esaminata e motivatamente esclusa dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 393-bis c.p., non basta allegare un generico contrasto con l'operato della polizia: occorre che emergano elementi concreti dai quali desumere l'illegittimità o l'arbitrarietà dell'azione degli operanti e la ragionevole percezione di tale illegittimità da parte dell'agente che reagisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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