Cassazione Civile, Ordinanza n. 07225/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione della nuova sede della società committente, aveva convenuto in giudizio la stazione appaltante chiedendo, per quanto ancora rileva in cassazione, la restituzione del controvalore di una differenza di superficie rispetto al terreno promesso in permuta e il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla minore edificabilità di una particella del terreno stesso. Secondo le ricorrenti, il terreno doveva costituire parte del corrispettivo dell'appalto e il suo valore era stato determinato a misura; durante l'esecuzione dei lavori era emerso che la volumetria edificabile non era integralmente realizzabile e che, al momento della cessione, la superficie effettiva era inferiore a quella promessa. La Corte d'appello aveva confermato, sul punto, la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la differenza di superficie ma negato il risarcimento per la minore edificabilità per tardiva riserva. In cassazione le ricorrenti deducevano due violazioni di legge: con il primo motivo sostenevano che l'art. 19, commi 4 e 5-ter, l. n. 109/1994 non consentisse di ritenere implicitamente scelta una permuta 'a corpo' e quindi non imponesse l'applicazione del regime delle riserve; con il secondo motivo affermavano che l'istituto della riserva riguarda solo fatti sopravvenuti e idonei a generare compensi aggiuntivi nell'anomalo svolgimento dell'appalto, mentre la minore edificabilità sarebbe un fatto preesistente, estraneo all'esecuzione dell'opera e incidente solo sulla corretta determinazione del corrispettivo già pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità per mancata riproduzione e localizzazione del contratto e degli atti richiamati, oltre che per mancata censura delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sia sull'interpretazione delle clausole contrattuali sia sulla diversità tra corrispettivo in natura originariamente pattuito e corrispettivo in denaro richiesto in giudizio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per la medesima mancata specifica riproduzione del contratto, che precludeva il controllo di legittimità nel merito. La Corte ha quindi confermato la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 19, commi 4 e 5-ter, L. n. 109/1994
La disciplina richiamata non consente, di per sé, di superare la qualificazione operata dai giudici di merito quando la pretesa dell'appaltatore comporti una modifica del corrispettivo contrattuale da prestazione in natura a prestazione pecuniaria.
art. 3, comma 5, L. n. 109/1994
Norma richiamata dalle ricorrenti per contestare l'estensione dell'istituto della riserva, ma la Corte non ne affronta il merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 31, D.M. 19/04/2000 n. 145
Norma invocata a sostegno della tesi secondo cui la riserva presupporrebbe compensi aggiuntivi per fatti sopravvenuti nell'esecuzione dell'appalto; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 165, d.P.R. n. 554/99
Norma richiamata per definire i presupposti delle riserve negli appalti pubblici; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per carenza di specificità.
Il ricorso per cassazione deve contenere la minima riproduzione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo.
Il vizio denunciato era la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata attinenza alle rationes decidendi.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza processuale del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su clausole contrattuali e documenti processuali è necessario riportare in modo minimo ma sufficiente il contenuto degli atti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità.
- Quando la decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurare specificamente tutte le rationes; se ne resta intatta anche una sola, il ricorso è inammissibile.
- L'istituto delle riserve negli appalti pubblici opera come strumento di immediata emersione e contabilizzazione delle pretese che incidono sul corrispettivo o sulle spese dell'opera; la sua applicazione concreta, tuttavia, va verificata alla luce del contenuto del contratto e delle sue clausole, non in astratto.
- La pretesa di trasformare un corrispettivo originariamente pattuito in natura in una diversa pretesa monetaria costituisce una modificazione delle previsioni contrattuali che non può essere affermata senza un adeguato confronto con il testo negoziale.
- Nel giudizio di legittimità, le doglianze che contestano l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito richiedono una critica puntuale della lettura delle clausole adottata nella sentenza impugnata, non essendo sufficiente una diversa ricostruzione astratta dell'istituto applicato.
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