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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7573 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. (XXXX), relativa a un debito complessivo di 32.027,61 euro, deducendo vizi propri dell'intimazione e vizi della cartella di pagamento presupposta. In particolare, ha contestato la mancanza dell'indicazione dell'autore dell'atto e delle informazioni relative alla notificazione. Ha inoltre censurato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto l'intimazione, in quanto atto successivo alla cartella e inserito nella fase esecutiva, estranea alla giurisdizione tributaria, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima per i procedimenti successivi al 1° gennaio 2001. Nel merito, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dalla L. n. 147 del 2013, versando le somme richieste e producendo la certificazione di Equitalia attestante l'assenza di partite debitorie scoperte. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. La controversia è stata prospettata dal contribuente come relativa a vizi propri dell'intimazione di pagamento, ma la Corte non ha deciso definitivamente tale questione poiché la definizione agevolata ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    La norma disciplina l'intimazione di pagamento quale atto della riscossione successivo alla cartella. È stata invocata dal contribuente per sostenere l'impugnabilità dell'intimazione per vizi propri.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618, 620 e 622

    I debitori possono estinguere il debito con il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, o di quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora, oltre alle somme dovute per la remunerazione dell'agente della riscossione.

    L'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dal pagamento nei termini e dalla certificazione dell'agente della riscossione, estingue il debito oggetto della procedura e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo a quel debito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30

    Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora sono espressamente esclusi dall'importo dovuto nell'ambito della definizione agevolata richiamata dalla sentenza.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17

    Le somme dovute a titolo di remunerazione dell'agente della riscossione restano incluse nell'importo necessario per la definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una procedura di definizione agevolata e dimostra il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio relativo al debito definito può cessare per sopravvenuta carenza di interesse, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può comportare la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, senza una decisione definitiva della Corte sui motivi di merito ancora controversi.
  • Per gli atti e i rapporti tributari successivi all'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Un'intimazione di pagamento successiva alla cartella può essere contestata, in linea generale, per vizi propri; tuttavia, la concreta individuazione del giudice competente e gli effetti processuali dipendono dalla natura del vizio e dalla fase della riscossione.
  • La definizione agevolata deve essere provata con documentazione idonea, come la ricevuta dei versamenti e la certificazione dell'agente della riscossione sull'estinzione o sull'assenza del debito.

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