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Parere

Parere del Garante n. 633 del 23/09/2026

Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’approvazione del questionario di valutazione da somministrare al campione rappresentativo di beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI)

Garante Privacy633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro relativo alla prima fase della valutazione controfattuale dell’ADI: la rilevazione tramite questionario presso un campione rappresentativo, non superiore al 5% dei nuclei beneficiari. Lo schema disciplina finalità e base giuridica, ruoli, modalità di rilevazione, sicurezza, conservazione e informativa, rinviando a un successivo decreto l’integrazione con dati amministrativi. Il Ministero ha recepito le indicazioni del Garante su finalità statistico-scientifica, minimizzazione, sicurezza e corretta informazione degli interessati; l’avvio dei trattamenti è subordinato alla valutazione d’impatto.

Parere sullo schema di decreto che approva il questionario per valutare l’efficacia dell’Assegno di inclusione (ADI).

Approvazione del questionario per la valutazione dell’ADI

Il Garante si è pronunciato, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), GDPR, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che approva il questionario destinato a un campione rappresentativo di beneficiari dell’Assegno di inclusione. Il parere, adottato il 23 settembre 2026, è favorevole e riguarda la prima fase del percorso di valutazione controfattuale della misura.

Contesto e quadro normativo

L’ADI è stata istituita dal d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L’art. 11 del decreto attribuisce al Ministero del lavoro la responsabilità del monitoraggio, dell’attuazione e della valutazione dell’efficacia della misura, avvalendosi anche del Comitato scientifico previsto dall’art. 10, comma 1-bis, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.

L’art. 11, comma 5, del D.M. 13 dicembre 2023, n. 154, prevede una valutazione secondo un progetto di ricerca approvato dal Comitato scientifico e consente di somministrare questionari a un campione rappresentativo non superiore al 5% dei nuclei beneficiari. La disposizione contempla inoltre l’acquisizione di ulteriori informazioni da fonti amministrative e stabilisce che i dati raccolti, opportunamente anonimizzati, siano messi a disposizione del Ministero per elaborazioni statistiche funzionali alla valutazione.

L’attività rientra nel Programma statistico nazionale, aggiornamento 2025, nella rilevazione di titolarità ministeriale “Valutazione dei percorsi di inclusione attiva della misura di contrasto alla povertà” (codice LPR-00149). Il quadro di protezione dei dati comprende il GDPR, in particolare gli artt. 9, par. 2, lett. g) e j), 25, 32, 35 e 36, il Codice privacy, in particolare gli artt. 2-sexies e 104 e seguenti, il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e le Regole deontologiche Sistan.

Prima fase: rilevazione tramite questionario

Il Ministero ha scelto di articolare l’attuazione in due fasi. Il decreto sottoposto al parere disciplina la rilevazione diretta presso i nuclei del campione, approva il questionario, definisce le misure di sicurezza e i tempi di conservazione dei dati raccolti. Lo schema si compone di otto articoli e dei relativi allegati: disciplinare tecnico, questionario e informativa sul trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR.

Il questionario è stato predisposto sulla base del progetto di ricerca e delle ipotesi di impatto individuate. I quesiti e gli indicatori sono diretti a misurare gli effetti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa in più dimensioni: benessere economico, condizioni di vita e abitative, benessere psicologico, salute, reti sociali, occupabilità e competenze degli adulti, sviluppo dei minori e genitorialità positiva. Il Ministero ha riferito di aver privilegiato misure già validate e utilizzate in ambito statistico e scientifico, anche attraverso strumenti derivati da indagini ISTAT, EUROSTAT, OECD e UNICEF e da altri framework consolidati, adattandoli alle caratteristiche della popolazione e alle esigenze della valutazione.

Il Garante aveva richiesto che la proporzionalità delle informazioni raccolte rispetto agli obiettivi fosse adeguatamente considerata, anche nella valutazione d’impatto, in applicazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione. L’analisi dei dati è rinviata alla fase successiva, con l’integrazione delle fonti amministrative.

Finalità, titolarità e organizzazione dei trattamenti

Il Garante ha richiesto che fosse chiarita la natura statistico-scientifica dei trattamenti e il loro collegamento con le successive attività istituzionali. La rilevazione campionaria deve essere svolta dall’Ufficio di statistica del Ministero del lavoro nel rispetto del GDPR, degli artt. 104 e seguenti del Codice e delle Regole deontologiche Sistan. L’Ufficio potrà successivamente fornire dati opportunamente anonimizzati alle strutture ministeriali per elaborazioni statistiche funzionali al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia dell’ADI, di cui il Ministero è responsabile ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 48/2023 e dell’art. 11 del D.M. n. 154/2023.

Lo schema subordina l’avvio del trattamento alla preventiva valutazione d’impatto prevista dall’art. 35 GDPR, da svolgere con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati. Lo schema e il disciplinare tecnico individuano le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in coerenza con gli artt. 25 e 32 GDPR.

Rilievi sulle misure di sicurezza e sul disciplinare tecnico

Nel corso delle interlocuzioni, il Garante ha segnalato criticità e richiesto precisazioni sul disciplinare tecnico, poi modificato dal Ministero. In particolare, le osservazioni hanno riguardato:

  • l’uso di Google Workspace per l’archiviazione temporanea dei dati destinati ai controlli di qualità e al monitoraggio: la sola indicazione di una localizzazione europea non chiariva l’ubicazione effettiva dei trattamenti, i soggetti con possibilità di accesso e gli eventuali sub-responsabili;
  • l’autenticazione: l’autenticazione a più fattori deve essere obbligatoria almeno per amministratori di sistema, supervisori, personale addetto al controllo di qualità e, più in generale, per gli utenti che accedono da remoto a dati personali o a funzioni privilegiate;
  • la pseudonimizzazione: occorre descrivere la gestione delle chiavi o delle tabelle di collegamento, la loro generazione, conservazione, utilizzazione e cancellazione, separare le risposte dalle informazioni identificative, limitare l’accesso a queste ultime a pochi soggetti autorizzati e tracciare le operazioni di ricongiungimento;
  • la cifratura delle comunicazioni: il generico riferimento a protocolli SSL/TLS deve essere sostituito o precisato indicando le versioni minime di TLS ammesse.

Integrazione con dati amministrativi: disciplina rinviata

Lo schema rinvia a un successivo decreto ministeriale, da adottare previo parere del Garante, la disciplina delle informazioni amministrative che potranno essere acquisite e integrate con i dati del questionario. Tale decreto dovrà definire le tipologie di dati richieste a ciascuna fonte, i soggetti interessati, la profondità temporale e le finalità dell’acquisizione, nel rispetto della minimizzazione; le modalità di integrazione e di gestione delle chiavi di pseudonimizzazione; i compiti dell’Ufficio di statistica; i tempi di conservazione distinti per categoria e le misure di mitigazione dei rischi.

Dovranno essere inoltre stabilite le condizioni e le garanzie per l’eventuale messa a disposizione dei dati per ricerca scientifica, nel rispetto dell’art. 5-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e delle relative Linee guida. Fino all’adozione del decreto successivo, i dati raccolti con il questionario non possono essere integrati con informazioni di fonte amministrativa.

Informativa agli interessati e conclusione

L’informativa destinata ai partecipanti alla rilevazione è stata rivista per precisare le basi giuridiche dei trattamenti, i soggetti coinvolti e i diritti degli interessati. In particolare, è stato eliminato il riferimento alla revoca del consenso, poiché il trattamento non si fonda sul consenso; è stato inoltre chiarito il quadro relativo al diritto di opposizione, che non è esercitabile quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, secondo l’art. 21, par. 6, GDPR.

Ritenendo che lo schema, il disciplinare tecnico e l’informativa abbiano recepito le osservazioni formulate e assicurino un bilanciamento tra protezione dei dati e finalità di interesse pubblico, il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto.

Punti principali

Oggetto e articolazione della valutazione

Il parere riguarda lo schema adottato ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.M. 13 dicembre 2023, n. 154. La valutazione controfattuale si svolge per fasi: il decreto in esame approva il questionario e disciplina la rilevazione diretta; un successivo decreto, previo parere del Garante, definirà l’acquisizione e l’integrazione delle informazioni amministrative.

Campione, finalità e contenuti del questionario

Il questionario è destinato a un campione rappresentativo pari a non più del 5% dei nuclei beneficiari dell’ADI, individuato secondo il progetto di ricerca aggiornato con decreto direttoriale del 12 dicembre 2023. I quesiti misurano gli effetti dei percorsi di inclusione su benessere economico, condizioni di vita e abitative, benessere psicologico, salute, reti sociali, occupabilità e competenze degli adulti, sviluppo dei minori e genitorialità positiva. Gli indicatori si basano anche su strumenti e framework statistici e scientifici nazionali e internazionali, adattati alla popolazione interessata.

Ruoli e garanzie normative

Il trattamento è svolto per finalità statistico-scientifiche nell’ambito del Sistema statistico nazionale, nel rispetto del GDPR, degli artt. 104 e seguenti del Codice privacy, dell’art. 2-sexies del Codice e delle Regole deontologiche Sistan. La rilevazione compete all’Ufficio di statistica del Ministero; i dati potranno essere messi a disposizione delle strutture ministeriali soltanto opportunamente anonimizzati e per elaborazioni statistiche connesse alla valutazione.

Sicurezza, valutazione d’impatto e conservazione

Lo schema e il disciplinare tecnico definiscono misure tecniche e organizzative ai sensi degli artt. 25 e 32 GDPR e i tempi di conservazione della prima fase. Il Ministero ha inoltre subordinato l’inizio del trattamento allo svolgimento della valutazione d’impatto prevista dall’art. 35 GDPR, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati. Nel corso delle interlocuzioni il Garante ha richiesto precisazioni sull’uso di Google Workspace, sull’autenticazione a più fattori, sulla pseudonimizzazione e sulla separazione delle informazioni identificative, nonché sull’indicazione delle versioni minime dei protocolli TLS.

Integrazione futura con fonti amministrative

Il successivo decreto dovrà specificare tipologie, interessati, profondità temporale e finalità dei dati acquisiti da ciascuna fonte; modalità di integrazione e gestione delle chiavi di pseudonimizzazione; compiti dell’Ufficio di statistica; tempi di conservazione per categoria, misure di mitigazione dei rischi e garanzie per l’eventuale accesso a fini di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 5-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Fino all’adozione di tale decreto, i dati del questionario non saranno integrati con informazioni amministrative.

Informativa e diritti degli interessati

Il testo dell’informativa ex art. 13 GDPR è stato rivisto per chiarire le basi giuridiche, i soggetti coinvolti e i diritti degli interessati. Sono stati corretti i riferimenti al diritto di opposizione, non esercitabile quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nei termini dell’art. 21, par. 6, GDPR, e alla revoca del consenso, non pertinente perché il trattamento non si fonda sul consenso.

Esito

Il Garante, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), GDPR, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionestatistica e ricerca scientificawelfare e inclusione socialedati particolariminori

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