Ordinanza n. 2740/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) dell’ordinanza emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 16/02/2026 (all. 1 O.M. 27/2026) avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per quanto di ragione e nei limiti del diritto e degli interessi fatti valere; 2) Ove occorra, tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuti, che possano incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica delle ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e sul conferimento delle supplenze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, avente ad oggetto l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Sono stati impugnati anche, in via eventuale, gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che la controversia riguarda la posizione delle ricorrenti rispetto alle GPS di prima fascia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La ragione decisiva è che, allo stato degli atti, le ricorrenti non risultavano escluse dalle GPS di prima fascia; pertanto non è stata ravvisata l'attualità del pregiudizio necessario per accordare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale impugnata. Il giudice non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della costituzione soltanto formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per mancanza di attualità del pregiudizio.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato quale fondamento normativo delle graduatorie provinciali e di istituto oggetto della disciplina ministeriale impugnata.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede un pregiudizio attuale; essa deve essere negata quando, allo stato degli atti, il ricorrente non risulti ancora inciso concretamente dall'atto amministrativo impugnato.
- La mancata esclusione del ricorrente dalla graduatoria interessata esclude, in assenza di ulteriori elementi concreti, l'attualità del pregiudizio necessario per la sospensione cautelare dell'atto che disciplina la graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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