Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25872 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 48.730,97 per maggiori imposte di registro e Invim relative al 1991, emessa in esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato. La ricorrente sosteneva, in particolare, che l'iscrizione a ruolo fosse tardiva, che la sentenza impugnata contrastasse con un altro giudicato formatosi sulla posizione della società e che la lite fosse stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure. Ha rilevato, tra l'altro, che il ricorso era stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto estraneo al giudizio d'appello, anziché all'Agenzia delle Entrate, e che mancavano i quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alle sentenze depositate nel periodo considerato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La ricorrente sosteneva che l'iscrizione a ruolo dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2003; la CTR aveva invece ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di somme portate da un ruolo fondato su una sentenza passata in giudicato. La Cassazione non ha deciso questa questione di merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La norma è stata invocata in relazione alla tempestività della cartella di pagamento, ma la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    La ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato, sostenendo che la sentenza impugnata fosse incompatibile con una precedente decisione relativa alla società. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale della norma, ciascun motivo fondato su violazione o falsa applicazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto. La mancanza assoluta dei quesiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La ricorrente ha invocato la definizione agevolata della lite pendente, sostenendo che la società avesse presentato la relativa istanza e versato gli importi dovuti. La Cassazione non ha valutato tale argomento perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è essenziale notificare il ricorso al soggetto che è stato effettivamente parte del giudizio d'appello e che ha emesso o sostenuto l'atto impugnato; la notifica a un'amministrazione diversa può determinare l'inammissibilità.
  • Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusi eventuali quesiti di diritto o altri requisiti prescritti dalla legge.
  • La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare la fondatezza delle questioni tributarie, anche quando si discuta di prescrizione, decadenza, giudicato o definizione agevolata.
  • Quando una pretesa tributaria deriva da una sentenza passata in giudicato, occorre distinguere tra termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e termini di prescrizione per la riscossione; la qualificazione dipende dalla disciplina applicabile e dalla natura del titolo.
  • La posizione della società e quella del legale rappresentante o coobbligato devono essere valutate autonomamente: una decisione resa in un giudizio può produrre effetti sulla posizione dell'altra parte solo se ricorrono i presupposti del giudicato o della solidarietà tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.