Cassazione Penale, Sentenza n. 21870/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado denunciando: (i) errata applicazione dell'art. 629 c.p. perché, a suo dire, non sarebbe esistito un danno patrimoniale idoneo (la merce sarebbe stata venduta a prezzo di costo o quasi) e mancata prova della coartazione della volontà contrattuale; (ii) mancata qualificazione della condotta come violenza privata (art. 610 c.p.) e non come estorsione; (iii) vizio riguardo all'elemento minaccia; (iv) violazione delle norme sulla prescrizione (art. 157 c.p.), con contestazione dell'applicabilità delle modifiche legislative successive; (v) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso) e doglianza sulla mancata valutazione delle circostanze attenuanti, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023; (vi) contestazione del mancato riconoscimento della lieve entità e degli effetti dei precedenti sulla determinazione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto provata l'estorsione 'contrattuale' in danno di Antonio Frascolla: il danno rilevante include la compressione della libertà negoziale della vittima e la perdita del margine di guadagno; la minaccia può essere implicita e valutata nel contesto (richiami alla militanza criminale e visite ripetute) ed era idonea a coartare la vittima; l'aggravante del metodo mafioso è correttamente applicata quando la condotta evoca la forza intimidatrice tipica, anche senza appartenenza formale a un sodalizio; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché va applicata la disciplina previgente ai fatti e, considerati gli atti interruttivi, la prescrizione non era maturata; l'attenuante della lieve entità non è applicabile in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Conseguentemente è stata confermata la condanna per estorsione con le valutazioni e la rideterminazione della pena operate in sede di merito.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Il delitto di estorsione comprende anche la c.d. estorsione contrattuale: il danno patrimoniale rilevante può consistere nella perdita della possibilità di conseguire un risultato economico (es. margine di guadagno) e nella compressione della libertà negoziale della vittima; la minaccia può essere implicita e valutata nel contesto.
art. 610 cod. pen.
La violenza privata è distinta dall'estorsione: rileva quando manca un pregiudizio patrimoniale rilevante. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che il fatto integri estorsione e non mera violenza privata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del 'metodo mafioso' può applicarsi anche se l'autore non appartiene formalmente a un'associazione mafiosa, quando la condotta richiami modalità intimidatorie tipiche e conduca la vittima ad adeguarsi per timore.
art. 157 cod. pen.
Norma rilevante per il calcolo della prescrizione (aumenti di pena per circostanze aggravanti); la Corte sottolinea la corretta applicazione della disciplina vigente al tempo del fatto e il calcolo con gli aumenti previsti dalla normativa allora applicabile.
art. 160 cod. pen.
Riferimento alla disciplina sulla prescrizione nei reati aggravati; utile nel calcolo dei termini alla luce degli atti interruttivi.
art. 7 del D.L. 152/1991
Stabilisce l'aumento di pena per l'aggravante 'mafiosa' (da un terzo alla metà); rilevante nel calcolo della prescrizione e nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
legge 251/2005
Ha introdotto modifiche alla disciplina prescrizionale sfavorevoli all'imputato; la Corte ricorda che tale disciplina non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 51, comma 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina dei reati per i quali la prescrizione può non prevedere un termine massimo; menzionati nel contesto della disciplina speciale sulla prescrizione degli atti aggravati.
artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Richiamati nella censura difensiva relativa al calcolo delle circostanze attenuanti e della determinazione della pena; la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione delle circostanze di merito e l'esclusione della lieve entità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.
Corte Costituzionale, sent. n. 120 del 2023
Riferimento normativo-giurisprudenziale invocato dalla difesa in tema di lieve entità; la Corte di legittimità ricorda l'orientamento secondo cui, quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, l'attenuante della lieve entità non trova applicazione.
Massime di principio
- L'estorsione 'contrattuale' è configurabile anche se il prezzo pattuito risulta vicino al costo: rileva la compressione della libertà negoziale della vittima e la perdita del margine di guadagno che sarebbe stato altrimenti realizzato.
- La minaccia può essere implicita, larvata o riferita a contesti diversi, purché nel complesso delle condotte sia idonea, oggettivamente e in relazione alle circostanze, a coartare la volontà della vittima.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta quando la condotta evoca la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, anche senza prova di appartenenza formale a un sodalizio.
- Le questioni sulla prescrizione vanno valutate con riferimento alla legge applicabile al tempo del fatto: non è consentito combinare parti di normative successive per ottenere un vantaggio intertemporale.
- Il vizio di 'travisamento' delle prove è rilevante in Cassazione solo se si dimostra che il giudice di merito ha dato un significato manifestamente e palesemente difforme agli elementi probatori, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; il mero contrasto di valutazione è insufficiente.
- L'attenuante della 'lieve entità' è difficilmente applicabile quando è contestata e accertata un'aggravante che aumenti significativamente il quadro sanzionatorio (es. art. 416-bis.1).
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