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Sentenza

Sentenza del 23/02/2017 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Comunione ereditaria - Proseguimento dell'attività commerciale del "de cuius" - Reddito dell'attività commerciale - Ripartizione in proporzione alle quote ereditarie di ciascun partecipante alla comunione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 2010 un reddito d'impresa di euro 121.897, a fronte dei soli euro 2.669 dichiarati dalla pasticceria eredi, imputando agli eredi il reddito di partecipazione in proporzione alle rispettive quote ereditarie, pari al 33,3% ciascuno. I contribuenti sostenevano che l'attività fosse stata proseguita in forma individuale da uno solo degli eredi, sulla base di accordi interni risultanti da una scrittura privata, e contestavano quindi l'imputazione del reddito agli altri coeredi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che la prosecuzione dell'attività commerciale del defunto da parte degli eredi comporta la formazione di una comunione ereditaria assimilata, ai fini fiscali, a una società in nome collettivo. Il reddito d'impresa deve quindi essere imputato a ciascun erede proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione e dall'eventuale mancata partecipazione alla gestione. La scrittura privata interna tra coeredi non è stata ritenuta idonea a escludere l'opponibilità della posizione degli eredi ai terzi né a trasformare la comunione in un'attività individuale. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.500 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 1, TUIR

    I redditi prodotti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    La norma impone l'imputazione per trasparenza del reddito ai partecipanti, anche se il reddito non è stato materialmente percepito. La comunione ereditaria che prosegue un'attività commerciale è assimilata a una società in nome collettivo.

  • Art. 2290 c.c.

    Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei affinché risulti loro opponibile.

    L'esclusione o l'uscita di un erede dalla posizione partecipativa non è opponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, sulla base del solo accordo interno, ma deve risultare attraverso forme idonee di pubblicità.

  • Art. 2267 c.c.

    Il patto che limita la responsabilità dei soci o esclude il vincolo di solidarietà deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

    Gli accordi interni relativi alla responsabilità o alla posizione dei soci rilevano verso i terzi solo se adeguatamente pubblicizzati; la decisione precisa inoltre che tale disciplina è riferibile alla società semplice e non consente, nel caso concreto, di escludere l'imputazione fiscale agli eredi.

  • Art. 91 c.p.c.

    Il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La parte risultata soccombente, in questo caso i contribuenti, è stata condannata alle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Quando gli eredi proseguono un'attività commerciale appartenuta al defunto, la comunione ereditaria può essere fiscalmente assimilata a una società in nome collettivo e il reddito deve essere imputato agli eredi in proporzione alle quote, anche se solo uno di essi gestisce concretamente l'attività.
  • Gli accordi privati tra coeredi che attribuiscono l'attività e i relativi redditi a un solo soggetto, senza un'effettiva divisione ereditaria o adeguata pubblicità verso i terzi, normalmente non sono sufficienti a escludere gli altri eredi dagli obblighi fiscali.
  • Per rendere opponibile l'uscita di un erede o la modifica della titolarità dell'attività occorre formalizzare lo scioglimento della comunione o procedere a una valida assegnazione dell'azienda, adempiendo agli eventuali obblighi di pubblicità previsti dalla legge.
  • La mancata partecipazione alla gestione, l'assenza di poteri amministrativi o la mancata percezione degli utili non escludono automaticamente l'imputazione fiscale del reddito quando la partecipazione ereditaria risulta ancora esistente.
  • Le dichiarazioni fiscali nelle quali gli eredi indicano la propria quota di partecipazione e imputano il reddito possono costituire elementi probatori rilevanti, anche se la decisione non le considera di per sé una confessione irrevocabile.

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