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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03513/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione richiama in proposito Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, deducendo come unico motivo la rilevanza di non meglio precisate condizioni di salute personali ai fini della sostituzione della pena detentiva. Il ricorso non si confronta però in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, che aveva espresso una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni connesse a ciascuna delle pene sostitutive astrattamente applicabili in relazione alla pena inflitta. La Corte di cassazione rileva quindi che il motivo è generico e privo di un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 186 Corte cost.

    è richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può essere esclusa quando il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche o assertive, senza un puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito ha fondato il diniego della sostituzione della pena su una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni, il ricorrente deve censurare specificamente tale ragionamento, indicando le ragioni per cui sarebbe logico o giuridico ritenere diversa la valutazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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