Sentenza del 11/04/2016 n. 38 - Comm. Trib. II grado di Trento
IMPRESA FAMIGLIARE - ATTRIBUZIONE MAGGIOR REDDITO ACCERTATO - IMPRENDITORE - COLLABORATORI FAMIGLIARI - RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE FISCALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imputazione del maggior reddito accertato nei confronti di un'impresa familiare. Si discute se tale maggior reddito possa essere ripartito tra l'imprenditore e i collaboratori familiari oppure debba essere attribuito integralmente all'imprenditore, quando non risulti dalla dichiarazione dei redditi una specifica quota di reddito imputata ai collaboratori.
La decisione
La sentenza afferma che il maggior reddito accertato deve essere imputato interamente all'imprenditore. L'art. 5, comma 4, TUIR collega infatti l'imputazione del reddito dei collaboratori familiari a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi; pertanto, non può essere attribuito ai collaboratori un reddito ulteriore o diverso da quello formalmente dichiarato. In assenza di una dichiarazione che indichi le rispettive quote, il maggior reddito resta fiscalmente riferibile all'imprenditore.
Norme richiamate
Il reddito dell'impresa familiare è imputato a ciascun collaboratore proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore e dei collaboratori.
La norma è stata interpretata nel senso che l'imputazione ai collaboratori familiari presuppone la preventiva e coerente indicazione delle quote nella dichiarazione dei redditi. Il maggior reddito accertato non può essere ripartito d'ufficio tra i collaboratori se tale ripartizione non risulta dalla dichiarazione; in tal caso, esso è attribuito integralmente all'imprenditore.
Massime di principio
- Nelle imprese familiari, l'imputazione del reddito ai collaboratori dipende non solo dalla loro partecipazione sostanziale all'attività, ma anche dal rispetto degli adempimenti formali e dichiarativi previsti dalla legge.
- Un maggior reddito accertato non può essere automaticamente suddiviso tra imprenditore e collaboratori familiari: la ripartizione deve risultare dalla documentazione e dalle dichiarazioni fiscali rilevanti.
- Se la dichiarazione dei redditi non indica quote di reddito attribuite ai collaboratori, il maggior reddito accertato tende a essere imputato integralmente all'imprenditore.
- Per evitare contestazioni, l'impresa familiare deve documentare tempestivamente la partecipazione dei collaboratori, le rispettive quote e la loro corretta indicazione nelle dichiarazioni fiscali.
- La partecipazione effettiva del familiare all'attività lavorativa, da sola, non sembra sufficiente a ottenere l'imputazione fiscale di una quota del maggior reddito accertato in assenza dei presupposti formali e dichiarativi.
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