Sentenza del 11/04/2016 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento
DICHIARAZIONI DI TERZI - PROCESSO PENALE TRIBUTARIO - VALENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO - OSSERVAZIONI AL P.V.C. - NON CONSIDERATE - CONDIVISE DELL'UFFICIO - ATTO VALIDO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni rese da terzi nel procedimento penale non potessero essere utilizzate nel processo tributario, anche perché il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione, e che l'atto fosse invalido poiché l'Ufficio non aveva esaminato le osservazioni e le richieste formulate dal contribuente in relazione al p.v.c. Veniva inoltre prospettata una disparità di trattamento, ritenendo che le dichiarazioni di terzi potessero favorire soltanto l'Amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di terzi provenienti dal procedimento penale-tributario, attribuendo loro valore meramente indiziario e non di prova testimoniale, anche dopo l'archiviazione del procedimento penale. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento, poiché anche il contribuente può produrre dichiarazioni di terzi con il medesimo valore indiziario. È stata ritenuta valida anche la motivazione dell'atto che recepisce integralmente le conclusioni del p.v.c., senza dover necessariamente confutare analiticamente ogni osservazione del contribuente, purché l'atto risulti adeguatamente motivato.
Norme richiamate
Principi generali del processo tributario in materia di prova
Le dichiarazioni di terzi possono essere valutate dal giudice tributario come elementi indiziari, ma non equivalgono a una prova testimoniale. Il loro valore deve essere apprezzato insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
Principio di autonomia tra processo penale e processo tributario
L'archiviazione del procedimento penale non impedisce al giudice tributario di considerare gli elementi raccolti in sede penale, inclusi gli atti contenenti dichiarazioni di terzi, purché siano valutati secondo le regole proprie del processo tributario.
Obbligo di motivazione degli atti impositivi
L'Amministrazione può motivare l'atto mediante recepimento delle conclusioni del p.v.c. e realizzare un'economia di scrittura, senza dover riprodurre o confutare dettagliatamente ogni osservazione del contribuente, se il percorso logico e le ragioni della pretesa risultano comunque comprensibili.
Massime di principio
- Nel processo tributario gli elementi raccolti in un procedimento penale possono essere utilizzati anche se il procedimento si è concluso con archiviazione; tuttavia, le dichiarazioni di terzi hanno normalmente valore di indizio e devono essere corroborate da ulteriori elementi.
- L'archiviazione penale non determina automaticamente l'infondatezza dell'accertamento tributario, poiché i due procedimenti hanno finalità, regole probatorie e oggetto diversi.
- Non vi è disparità di trattamento se l'Ufficio utilizza dichiarazioni di terzi, perché anche il contribuente può produrre dichiarazioni analoghe, alle quali deve essere riconosciuto il medesimo valore indiziario.
- Il semplice mancato esame analitico delle osservazioni al p.v.c. non rende necessariamente nullo o illegittimo l'atto impositivo. L'Ufficio può richiamare integralmente il p.v.c., purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della pretesa e non ometta di confrontarsi con questioni decisive.
- Per contestare efficacemente un atto fondato su dichiarazioni di terzi, è opportuno evidenziarne l'inattendibilità, l'assenza di riscontri oggettivi, le contraddizioni o l'irrilevanza rispetto ai fatti contestati, anziché limitarsi a negarne l'utilizzabilità in astratto.
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