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Sentenza

Sentenza del 11/04/2016 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Processo tributario - Rapporto tra il giudizio di appello sull'avviso dell'accertamento e la iscrizione a ruolo provvisorio ex art. 68 d.lgs. 542/1992 - Causa di sospensione del processo - Non sussiste. Riscossione - Istanza di rateizzazione del debito - Non costituisce acquiescenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione del processo non è stata ritenuta applicabile, perché il giudizio sull'iscrizione a ruolo provvisoria e quello sull'avviso di accertamento hanno oggetti e presupposti autonomi. La richiesta di rateizzazione e il pagamento della prima rata non sono stati considerati, di per sé, una rinuncia al ricorso né un riconoscimento del debito, potendo essere stati effettuati soltanto per evitare l'esecuzione forzata e ulteriori spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, chiedendo, tra l'altro, la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello relativo all'avviso di accertamento presupposto. Ha inoltre sostenuto che la richiesta di rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata non costituissero acquiescenza, rinuncia al ricorso o riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 68 del d.lgs. 546/1992

    iscrizione a ruolo a titolo provvisorio

    La riscossione provvisoria conseguente alla sentenza di primo grado costituisce un atto distinto dall'avviso di accertamento presupposto e può essere autonomamente impugnata.

  • Art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. 546/1992

    La sospensione non opera automaticamente quando il giudizio relativo all'iscrizione a ruolo provvisoria e quello riguardante l'avviso di accertamento hanno presupposti e oggetti autonomi.

Massime di principio

  • Il giudizio sull'atto di riscossione provvisoria non deve necessariamente essere sospeso in attesa dell'esito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, se i due procedimenti hanno oggetti autonomi.
  • La richiesta di rateizzazione e il pagamento della prima rata non implicano automaticamente acquiescenza, rinuncia al ricorso o riconoscimento della pretesa tributaria.
  • Per configurare acquiescenza è normalmente necessaria una condotta univoca e incompatibile con la volontà di contestare il debito; il pagamento effettuato per evitare azioni esecutive o maggiori costi può invece essere compatibile con la prosecuzione del contenzioso.
  • Chi impugna un'iscrizione a ruolo provvisoria deve distinguere le contestazioni riferite alla riscossione da quelle relative alla fondatezza dell'avviso di accertamento presupposto.

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