Sentenza del 11/04/2016 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo tributario - Rapporto tra il giudizio di appello sull'avviso dell'accertamento e la iscrizione a ruolo provvisorio ex art. 68 d.lgs. 542/1992 - Causa di sospensione del processo - Non sussiste. Riscossione - Istanza di rateizzazione del debito - Non costituisce acquiescenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione del processo non è stata ritenuta applicabile, perché il giudizio sull'iscrizione a ruolo provvisoria e quello sull'avviso di accertamento hanno oggetti e presupposti autonomi. La richiesta di rateizzazione e il pagamento della prima rata non sono stati considerati, di per sé, una rinuncia al ricorso né un riconoscimento del debito, potendo essere stati effettuati soltanto per evitare l'esecuzione forzata e ulteriori spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, chiedendo, tra l'altro, la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello relativo all'avviso di accertamento presupposto. Ha inoltre sostenuto che la richiesta di rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata non costituissero acquiescenza, rinuncia al ricorso o riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. 546/1992
iscrizione a ruolo a titolo provvisorio
La riscossione provvisoria conseguente alla sentenza di primo grado costituisce un atto distinto dall'avviso di accertamento presupposto e può essere autonomamente impugnata.
Art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. 546/1992
La sospensione non opera automaticamente quando il giudizio relativo all'iscrizione a ruolo provvisoria e quello riguardante l'avviso di accertamento hanno presupposti e oggetti autonomi.
Massime di principio
- Il giudizio sull'atto di riscossione provvisoria non deve necessariamente essere sospeso in attesa dell'esito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, se i due procedimenti hanno oggetti autonomi.
- La richiesta di rateizzazione e il pagamento della prima rata non implicano automaticamente acquiescenza, rinuncia al ricorso o riconoscimento della pretesa tributaria.
- Per configurare acquiescenza è normalmente necessaria una condotta univoca e incompatibile con la volontà di contestare il debito; il pagamento effettuato per evitare azioni esecutive o maggiori costi può invece essere compatibile con la prosecuzione del contenzioso.
- Chi impugna un'iscrizione a ruolo provvisoria deve distinguere le contestazioni riferite alla riscossione da quelle relative alla fondatezza dell'avviso di accertamento presupposto.
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