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Legge

L.R. Emilia-Romagna 23/2018

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 23/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale emiliano-romagnola sul commercio su aree pubbliche, definendo i mercatini degli hobbisti e i nuovi mercatini storici con hobbisti, aggiornando requisiti, tesserino, controlli e sanzioni. Abroga inoltre una disposizione della l.r. 4/2013. Diverse regole si applicano solo dopo la pubblicazione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti.

Regolamentazione del commercio su aree pubbliche e degli hobbisti, con introduzione dei mercatini storici con hobbisti

Regolamentazione del commercio su aree pubbliche e degli hobbisti

La legge della Regione Emilia-Romagna interviene sulla disciplina del commercio su aree pubbliche per riordinare la materia degli hobbisti e introdurre una categoria specifica di mercatini storici con hobbisti. Il provvedimento incide soprattutto sulla l.r. 12/1999, con effetti applicabili esclusivamente nel territorio regionale.

Ambito della disciplina e nuove definizioni

La legge chiarisce che i mercatini degli hobbisti sono manifestazioni su aree pubbliche o private aperte al pubblico, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all’esposizione di merci, nelle quali partecipano anche operatori non professionali del commercio privi delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Tali mercatini sono ricondotti alla disciplina dell’articolo 7 bis.

Viene inoltre introdotta la categoria dei mercatini storici con hobbisti, cioè i mercatini degli hobbisti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, si svolgono da almeno dieci anni:

  • nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
  • nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti negli ultimi 5 anni per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

La Giunta regionale deve definire le modalità per l’individuazione di tali mercatini e l’elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Disciplina degli hobbisti

Sono qualificati come hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, pur non essendo in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 12/1999, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario e occasionale merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla loro partecipazione, cioè nei mercatini degli hobbisti e nei mercatini storici con hobbisti.

Per svolgere l’attività, l’hobbista deve:

  • possedere i requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
  • essere munito di tesserino identificativo con generalità, foto e trenta spazi per la vidimazione;
  • ottenere il tesserino dal Comune di residenza o, per i residenti in altra regione, dal Comune capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Il tesserino contiene:

  • dieci spazi per la partecipazione a mercatini degli hobbisti;
  • venti spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.

Se si esauriscono gli spazi destinati ai mercatini storici con hobbisti, gli eventuali spazi non utilizzati relativi ai mercatini degli hobbisti possono essere impiegati per i mercatini storici con hobbisti.

Tesserino identificativo: durata, costo e limiti

Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato:

  • non più di una volta all’anno per ciascun nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare;
  • per un massimo di quattro anni complessivi, anche non consecutivi.

Il rilascio è subordinato al pagamento di diritti di istruttoria pari a euro 100,00. Il tesserino non è cedibile né trasferibile e deve essere esposto, insieme all’elenco della merce in esposizione, in modo visibile e leggibile durante la manifestazione.

Vidimazione, controlli e obblighi dei Comuni

Il numero minimo di spazi da predisporre per il tesserino è elevato a trenta. Anche quando la gestione delle manifestazioni è affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione restano di competenza del Comune ospitante, che ne disciplina le modalità operative.

I Comuni istituiscono sia i mercatini degli hobbisti sia i mercatini storici con hobbisti e devono trasmettere annualmente alla Regione:

  • l’elenco dei tesserini rilasciati;
  • l’elenco dei mercatini svolti sul territorio, compresi quelli storici;
  • l’elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione;
  • un riepilogo dell’attività di vigilanza svolta e delle relative risultanze.

Tali dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

Aspetti economici e sanzionatori

La legge incrementa a euro 250,00 alcuni importi precedentemente fissati in misura minore nell’articolo 7 bis della l.r. 12/1999, con riferimento alle ipotesi previste dai commi interessati dalla modifica. Inoltre viene abrogato l’articolo 10 della l.r. 4/2013.

Monitoraggio e clausola valutativa

È previsto un meccanismo di verifica sull’impatto della disciplina. Decorsi due anni dalla pubblicazione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti, l’Osservatorio regionale del commercio svolge un’analisi dell’incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche.

L’Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e la Giunta regionale, decorsi tre anni dalla pubblicazione dell’elenco e poi con cadenza triennale, presenta alla Commissione competente una relazione su:

  • diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti;
  • numero dei tesserini rilasciati;
  • risultati dell’attività di vigilanza comunale;
  • evoluzione del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:

  • approvare le modalità di individuazione dei mercatini storici con hobbisti;
  • aggiornare le caratteristiche del tesserino identificativo.

Le nuove disposizioni sul tesserino e sugli hobbisti si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti. Da quella data cessano di efficacia i tesserini già rilasciati in precedenza.

Ai fini del limite di tesserini rilasciabili per nucleo familiare, non si considerano i tesserini rilasciati prima di tale termine.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta sulle modalità di individuazione, i Comuni interessati devono adeguare la disciplina dei mercatini storici degli hobbisti; se non lo fanno, si applica la disciplina generale stabilita dagli atti regionali.

È infine prevista, ove sia disponibile un apposito applicativo per la dematerializzazione, la trasmissione telematica delle comunicazioni comunali secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

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