Cassazione Civile, Ordinanza n. 18098/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 2724/2025 la Corte aveva rigettato il ricorso dell'istituto di credito e aveva condannato la ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, ma nell'ordinanza non era stata riportata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con l'attribuzione delle spese al procuratore antistatario, deducendo che tale richiesta era stata già formulata nel controricorso e ribadita nelle memorie. La Corte ha prima rilevato il difetto di notifica dell'istanza e, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha disposto la conversione del procedimento di correzione da procedimento su istanza di parte a procedimento d'ufficio, quindi ha riesaminato la domanda. Ha accolto l'istanza ritenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese costituisse errore materiale emendabile e non incidesse sul merito della decisione; ha precisato anche che nel procedimento di correzione non si liquidano le spese perché non vi è soccombenza. La correzione ha quindi integrato il dispositivo originario con la formula "con attribuzione all'avvocato D'Annunzio".
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 2724/2025 la condanna alle spese fosse integrata con l'attribuzione delle spese all'avvocato antistatario. Ha inoltre disposto la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, richiamando gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione. Il ricorrente nel presente procedimento è risultato vittorioso.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Indicato nel dispositivo finale come norma che regola gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato quale disciplina del procedimento di correzione in sede di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Esclusa l'applicabilità ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di correzione, perché non è configurabile soccombenza.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata nel giudizio definito dal provvedimento, integra un errore materiale correggibile se la discrepanza tra volontà decisoria e testo dell'ordinanza è percepibile ictu oculi.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è legittimato a proporre l'istanza il difensore che abbia richiesto la distrazione delle spese nel giudizio di merito o di legittimità, anche se non abbia espressamente ripetuto ogni formula relativa all'anticipazione e al mancato riscossione degli onorari, poiché tali elementi possono ritenersi implicitamente compresi nella domanda di distrazione.
- Il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina soccombenza tra le parti; pertanto non si liquidano le spese del procedimento, neppure se la parte resistente vi si oppone.
- Quando l'istanza di correzione non sia notificata alla controparte, il giudice può convertire il procedimento in procedimento d'ufficio per assicurare il contraddittorio e proseguire nella correzione dell'errore materiale.
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