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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31626/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di elementi emersi da un procedimento penale riguardante un professionista svizzero con cui il contribuente aveva rapporti, notificava un avviso di accertamento per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi 2006, contestando importi riferiti a somme corrisposte al professionista, a somme impiegate per costituire una società estera e a un bonifico verso banca londinese in favore di una società canadese, con recupero a tassazione e irrogazione di maggiori imposte. Il contribuente aveva sostenuto di avere sanato almeno una parte della posizione mediante dichiarazione integrativa e di avere contestato solo alcune somme; in primo grado e poi in appello vi erano stati esiti parzialmente favorevoli e poi, in CTR, l'avviso era stato annullato integralmente. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul monitoraggio fiscale e sulla dichiarazione integrativa, sostenendo che il quadro RW costituiva una dichiarazione autonoma e che la sua tardiva integrazione non poteva sanare l'omissione; 2) nullità della sentenza per avere esaminato una questione sul presupposto territoriale ritenuta tardivamente proposta; 3) nullità per motivazione apparente, perché la CTR aveva ritenuto i bonifici esteri non riconducibili ad attività detenute all'estero.

La decisione

La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha affermato che il quadro RW è una parte della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione di quel quadro non equivale a omessa presentazione della dichiarazione; quindi, in assenza di una disciplina speciale ostativa, è ammissibile la dichiarazione integrativa presentata prima della notifica dell'atto impositivo. Ha inoltre ritenuto che la questione relativa al presupposto territoriale costituisse una mera difesa, rilevabile anche d'ufficio e quindi non soggetta a preclusioni, e che la motivazione della CTR, pur con espressioni infelici, fosse complessivamente intelligibile e non apparente. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 167 del 1990

    Il quadro RW è ricondotto al sistema dichiarativo dei redditi e serve per indicare attività e trasferimenti verso l'estero; la sua omissione non viene equiparata, di per sé, all'omessa presentazione della dichiarazione, salvo diversa disciplina speciale.

  • art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322 del 1998

    La dichiarazione integrativa può essere utilizzata nei termini previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte valorizza il fatto che la rettifica era stata presentata prima dell'atto impositivo e ritiene comunque non configurabile l'omissione totale della dichiarazione.

  • art. 12 d.l. n. 78 del 2009

    Richiamato come base del recupero a tassazione delle somme sottratte all'imposizione in relazione a attività estere non dichiarate.

  • art. 5 d.l. n. 167 del 1990

    La Corte segnala che il contribuente aveva prestato acquiescenza alla sanzione irrogata ai sensi di tale norma e osserva che la disciplina è stata poi modificata con previsione di appositi termini per il ravvedimento operoso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di censura del secondo e del terzo motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura per motivazione apparente.

Massime di principio

  • La mancata compilazione del quadro RW, quando la dichiarazione dei redditi sia stata comunque presentata, non equivale automaticamente a omessa presentazione della dichiarazione, ma integra l'omissione di una sua parte; in tale ipotesi la dichiarazione integrativa può spiegare efficacia se presentata prima dell'atto impositivo, salvo diversa disciplina speciale.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mera esternazione di scienza e di giudizio: gli errori dichiarativi possono essere emendati o ritrattati dal contribuente, con effetti diversi a seconda che la correzione intervenga prima o dopo la notifica dell'atto dell'Ufficio.
  • La qualificazione giuridica della fattispecie e l'individuazione della norma applicabile costituiscono questioni di diritto rilevabili anche d'ufficio dal giudice; la relativa eccezione della parte può assumere natura di mera difesa e non essere soggetta a preclusioni temporali.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo comprensibile; espressioni linguistiche infelici non determinano nullità se la decisione, letta nel suo complesso, consente di individuare la ratio decidendi e la valutazione compiuta dal giudice.
  • Chi censura una sentenza per motivazione apparente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e non limitarsi a rilievi formali, dovendo indicare perché la motivazione non consenta di comprendere il fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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