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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39287/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., l'aveva condannata per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In cassazione riproponeva il medesimo motivo già esaminato in appello, contestando sostanzialmente la valutazione di merito sulla destinazione della droga allo spaccio e prospettando una diversa lettura dei fatti e degli elementi indiziari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché integralmente reiterativo del motivo già esaminato e disatteso dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito motivazione specifica, completa e congrua sulla destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo, le modalità di custodia, il comportamento dell'imputata e le circostanze del fatto. Ha quindi ritenuto che le censure mirassero solo a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come norma incriminatrice per la detenzione di stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità

  • art. 627 c.p.p.

    indicato come base del giudizio di rinvio, nel quale la Corte di appello aveva già esaminato e motivato sul motivo riproposto

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel dispositivo sulle conseguenze dell'inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo un motivo già esaminato e confutato con motivazione congrua dal giudice di merito nel giudizio di rinvio.
  • La verifica della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva di plurimi elementi fattuali, quali quantità e qualità della droga, modalità di custodia, comportamento dell'imputato e circostanze concrete del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura degli elementi di fatto, quando la decisione impugnata sia logicamente e adeguatamente argomentata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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