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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza del Tribunale di La Spezia sostenendo, con tre motivi, che: il divieto di azioni esecutive derivante dal fallimento non fosse applicabile a pagamenti già effettuati dai terzi pignorati prima della dichiarazione di insolvenza; il credito tributario dovesse considerarsi pacifico e non fosse necessaria la produzione dell'estratto di ruolo e degli ulteriori atti dell'esecuzione; fosse sufficiente produrre le copie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento. La Corte ha invece ritenuto che l'opposizione al pignoramento fosse ammissibile anche per far valere la nullità derivata dall'omessa o non provata notificazione delle cartelle presupposte e che l'agente della riscossione avesse l'onere di dimostrare compiutamente la regolarità della notifica e l'identificazione dei crediti azionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia, confermando la decisione del Tribunale di La Spezia. È rimasta ferma la dichiarazione di improcedibilità del procedimento esecutivo ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 e la condanna dell'agente della riscossione alla restituzione alla curatela di Euro 65.157,42, oltre accessori e interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis

    L'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e al terzo pignorato e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.

    Il pignoramento presso terzi speciale si perfeziona con il pagamento spontaneo del terzo; tale pagamento produce effetti satisfattivi analoghi a quelli dell'ordinanza di assegnazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26

    La regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta deve essere provata dall'agente della riscossione secondo la forma concretamente utilizzata. Se la notifica è ordinaria, occorre produrre la cartella con la relativa relata; se è effettuata per raccomandata, rileva l'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 2

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, l'agente della riscossione deve fornire la documentazione necessaria a verificare il titolo, il credito e la regolarità degli atti esecutivi, inclusi estratto di ruolo e cartelle quando necessari.

  • Legge fallimentare, artt. 51 e 52

    Dalla dichiarazione di fallimento è vietato iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito; i crediti devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale mediante accertamento del passivo.

  • Legge fallimentare, art. 56

    I pagamenti eseguiti prima della dichiarazione di fallimento non violano automaticamente la par condicio creditorum e non diventano per ciò solo di pertinenza della curatela.

  • Legge fallimentare, art. 44

    La Corte distingue l'eventuale inefficacia fallimentare dei pagamenti dalla diversa questione della validità del pignoramento e della prova della notificazione delle cartelle.

  • Art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta contro il pignoramento anche per far valere vizi derivati dall'omessa notificazione degli atti presupposti, quando l'atto contestato è un atto dell'esecuzione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende avvalersi della procedura esecutiva e del relativo titolo deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la regolare notificazione degli atti presupposti quando contestata.

  • Art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento della conformità delle copie fotografiche o fotostatiche agli originali ne impedisce l'utilizzazione probatoria, salvo produzione degli originali o di copie idonee.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi esattoriale, l'agente della riscossione deve dimostrare non solo l'esistenza del credito, ma anche la regolare notificazione delle cartelle presupposte e il collegamento tra ciascuna relata e la specifica cartella.
  • La sola produzione di relazioni di notifica non è sufficiente quando la notifica è stata eseguita in forma ordinaria: devono essere prodotte anche le cartelle, o documentazione equivalente che consenta di identificare il credito e il destinatario.
  • Il contribuente può contestare il pignoramento davanti al giudice ordinario per nullità derivata dall'omessa notificazione della cartella, anche se le contestazioni sul merito del tributo appartengono normalmente alla giurisdizione tributaria.
  • Il pignoramento ex art. 72-bis si completa con il pagamento del terzo. Tuttavia, la riscossione resta suscettibile di restituzione se il pignoramento è dichiarato nullo per mancanza di prova del titolo o della notificazione degli atti presupposti.
  • Il fallimento impedisce la prosecuzione delle esecuzioni individuali, ma i pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento non sono automaticamente inefficaci né automaticamente restituibili alla curatela: occorre individuare una specifica causa di invalidità o inefficacia.
  • Le copie non autenticate dei documenti possono avere efficacia probatoria se non vengono contestate; un disconoscimento tempestivo e specifico può invece imporre la produzione degli originali o di copie conformi.

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