Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23125/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna per ricettazione di un'autovettura Ford Focus provento di furto. Mastrapasqua deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione nella valutazione della prova indiziaria, contestando la valenza probatoria di intercettazioni in cui si menzionava un 'Giacomo' e il soprannome 'il pelato'; (2) omissione di valutazione delle dichiarazioni spontanee rese in appello in cui affermava di essere proprietario della vettura acquistata regolarmente. Cuocci deduceva: (1) errata qualificazione della fattispecie (richiamo agli artt. 110 e 648 c.p.) e carenza di motivazione rispetto agli accertamenti sull'identificazione e provenienza del veicolo, sostenendo che le comunicazioni indicavano piuttosto truffa o appropriazione indebita e non ricettazione; (2) omessa e insufficiente motivazione sul diniego della pena sostitutiva/detekzione domiciliare in violazione degli artt. 53, 56, 58 legge n. 689/1981 e omissione di considerazione di elementi favorevoli (età, antecedenti risalenti, valore del bene).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione probatoria, che la ricostruzione dei fatti fondata sulle intercettazioni, sulla frequentazione fra imputati e sugli elementi convergenti (nome 'Giacomo', soprannome 'il pelato', indicazioni di residenza) fosse plausibile e sorretta da elementi idonei, e che non spettasse alla Cassazione rivedere la valutazione di merito. Quanto alle dichiarazioni spontanee e alle altre deduzioni difensive, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse complessivamente esaustiva e che non derivi vizio dal mancato esame analitico di ogni singola argomentazione difensiva. Per il Cuocci, il diniego della pena sostitutiva è stato ritenuto motivato in relazione ai gravi precedenti, con adeguata valutazione prognostica. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione della prova indiziaria fosse adempiuto: gli indizi valutati (intercettazioni, soprannome, residenza, frequentazione) erano considerati nel loro insieme con sufficiente gravità, precisione e concordanza per sorreggere la decisione di merito. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non può procedere a una rilettura dei fatti di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa del Cuocci nella prospettazione di concorso morale e materiale; la Corte non ha ritenuto fondata la diversa qualificazione della condotta né alcuna illegittimità derivante dall'uso della norma.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione, centrale nel processo: la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi della ricettazione con riferimento alla provenienza delittuosa dell'auto e alla condotta degli imputati; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito.

  • artt. 533 e 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione d'appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse complessivamente sufficiente e che non sussistessero i vizi dedotti.

  • artt. 53, 56, 58 legge n. 689/1981

    Richiamati in relazione alla richiesta di pena sostitutiva e alle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego della sostituzione con riferimento ai precedenti e alla prognosi di recidiva, e che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. fosse stato compiuto in modo congruo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nell'ambito della valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze: la Corte d'appello ha considerato il decorso dei precedenti e il quadro complessivo nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria applicata ai ricorrenti per le spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata con riferimento all'entità e alla legittimità dell'ammenda equitativa; la Corte d'appello e poi la Cassazione hanno applicato la possibilità di una sanzione pecuniaria accessoria nei termini indicati.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che mirano a una diversa valutazione degli elementi probatori in pratica richiedono una riconsiderazione di merito e sono inammissibili se la motivazione di merito è complessivamente plausibile.
  • Nella prova indiziaria la valutazione complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi è cruciale: singoli elementi incerti possono essere valorizzati se integrati da altri riscontri convergenti.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive quando esiste una motivazione conforme e sufficientemente sviluppata; le argomentazioni non espressamente confutate si ritengono implicitamente disattese se incompatibili con la decisione.
  • La mancata elencazione analitica dei motivi per cui si ritengono non attendibili le prove contrarie non comporta automaticamente la nullità della motivazione se tali prove non risultano decisive e la decisione è leggibile nel suo insieme.
  • Nel rigetto di richieste di pene sostitutive il giudice deve motivare anche in chiave prognostica (valutazione della pericolosità e della possibilità di rieducazione), e può fondare il diniego su precedenti penali rilevanti e specifici.
  • Per ricorsi inammissibili la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie accessorie; è prassi valutare l'eventuale assenza di malafede nella presentazione del ricorso quando si applicano ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.