Cassazione Penale, Sentenza n. 23125/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna per ricettazione di un'autovettura Ford Focus provento di furto. Mastrapasqua deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione nella valutazione della prova indiziaria, contestando la valenza probatoria di intercettazioni in cui si menzionava un 'Giacomo' e il soprannome 'il pelato'; (2) omissione di valutazione delle dichiarazioni spontanee rese in appello in cui affermava di essere proprietario della vettura acquistata regolarmente. Cuocci deduceva: (1) errata qualificazione della fattispecie (richiamo agli artt. 110 e 648 c.p.) e carenza di motivazione rispetto agli accertamenti sull'identificazione e provenienza del veicolo, sostenendo che le comunicazioni indicavano piuttosto truffa o appropriazione indebita e non ricettazione; (2) omessa e insufficiente motivazione sul diniego della pena sostitutiva/detekzione domiciliare in violazione degli artt. 53, 56, 58 legge n. 689/1981 e omissione di considerazione di elementi favorevoli (età, antecedenti risalenti, valore del bene).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione probatoria, che la ricostruzione dei fatti fondata sulle intercettazioni, sulla frequentazione fra imputati e sugli elementi convergenti (nome 'Giacomo', soprannome 'il pelato', indicazioni di residenza) fosse plausibile e sorretta da elementi idonei, e che non spettasse alla Cassazione rivedere la valutazione di merito. Quanto alle dichiarazioni spontanee e alle altre deduzioni difensive, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse complessivamente esaustiva e che non derivi vizio dal mancato esame analitico di ogni singola argomentazione difensiva. Per il Cuocci, il diniego della pena sostitutiva è stato ritenuto motivato in relazione ai gravi precedenti, con adeguata valutazione prognostica. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione della prova indiziaria fosse adempiuto: gli indizi valutati (intercettazioni, soprannome, residenza, frequentazione) erano considerati nel loro insieme con sufficiente gravità, precisione e concordanza per sorreggere la decisione di merito. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non può procedere a una rilettura dei fatti di merito.
art. 110 cod. pen.
Richiamato dalla difesa del Cuocci nella prospettazione di concorso morale e materiale; la Corte non ha ritenuto fondata la diversa qualificazione della condotta né alcuna illegittimità derivante dall'uso della norma.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione, centrale nel processo: la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi della ricettazione con riferimento alla provenienza delittuosa dell'auto e alla condotta degli imputati; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito.
artt. 533 e 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione d'appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse complessivamente sufficiente e che non sussistessero i vizi dedotti.
artt. 53, 56, 58 legge n. 689/1981
Richiamati in relazione alla richiesta di pena sostitutiva e alle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego della sostituzione con riferimento ai precedenti e alla prognosi di recidiva, e che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. fosse stato compiuto in modo congruo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nell'ambito della valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze: la Corte d'appello ha considerato il decorso dei precedenti e il quadro complessivo nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sanzionatoria applicata ai ricorrenti per le spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per l'inammissibilità dei ricorsi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento all'entità e alla legittimità dell'ammenda equitativa; la Corte d'appello e poi la Cassazione hanno applicato la possibilità di una sanzione pecuniaria accessoria nei termini indicati.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che mirano a una diversa valutazione degli elementi probatori in pratica richiedono una riconsiderazione di merito e sono inammissibili se la motivazione di merito è complessivamente plausibile.
- Nella prova indiziaria la valutazione complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi è cruciale: singoli elementi incerti possono essere valorizzati se integrati da altri riscontri convergenti.
- Il giudice d'appello non è obbligato a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive quando esiste una motivazione conforme e sufficientemente sviluppata; le argomentazioni non espressamente confutate si ritengono implicitamente disattese se incompatibili con la decisione.
- La mancata elencazione analitica dei motivi per cui si ritengono non attendibili le prove contrarie non comporta automaticamente la nullità della motivazione se tali prove non risultano decisive e la decisione è leggibile nel suo insieme.
- Nel rigetto di richieste di pene sostitutive il giudice deve motivare anche in chiave prognostica (valutazione della pericolosità e della possibilità di rieducazione), e può fondare il diniego su precedenti penali rilevanti e specifici.
- Per ricorsi inammissibili la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie accessorie; è prassi valutare l'eventuale assenza di malafede nella presentazione del ricorso quando si applicano ammende.
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