Sentenza del 23/12/2015 n. 25894 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato un accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per il 2005. Ha sostenuto che la società avesse detratto indebitamente l'IVA su acquisti di autovetture fatturati da società "cartiere", inserite in una possibile frode carosello. Secondo l'Agenzia, la commissione tributaria aveva valorizzato soltanto elementi neutri, quali la regolare iscrizione delle fornitrici alla Camera di commercio, la consegna dei beni, i pagamenti tracciabili e la regolarità formale delle fatture, senza verificare se le fornitrici fossero effettivamente operative sul piano economico-fiscale e se la contribuente sapesse o potesse sapere della frode. Sono stati inoltre denunciati vizi di motivazione e ultrapetizione, quest'ultimo motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha chiarito che la mera esistenza giuridica delle società fornitrici e la regolarità formale delle operazioni non escludono la loro possibile natura di "cartiere" né dimostrano la buona fede dell'acquirente. Il giudice di rinvio dovrà verificare sia la concreta operatività economico-fiscale delle fornitrici, sia gli elementi idonei a dimostrare o escludere la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte della società contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54
La detrazione IVA presuppone che l'operazione sia effettiva e che il soggetto che emette la fattura sia legittimato a documentarla. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti o di frodi carosello, la detrazione può essere negata se l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Art. 2729 c.c.
La frode e la consapevolezza del cessionario possono essere provate mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Art. 2332 c.c.
La regolare esistenza giuridica della società, risultante anche dalle iscrizioni camerali, non coincide con la sua effettiva operatività economica e fiscale. Una società può essere civilisticamente esistente ma qualificabile come "cartiera" sul piano fiscale.
Art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54
Per le sentenze soggette alla disciplina modificata, il controllo sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Art. 348-ter c.p.c.
La regola della doppia conforme non impediva, nel caso concreto, il ricorso per cassazione, sia per ragioni temporali sia perché le questioni di fatto erano state esaminate dal giudice di merito in una prospettiva giuridica non corretta.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA
Il diritto alla detrazione deve essere negato quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.
Massime di principio
- La verifica della buona fede dell'acquirente in una frode IVA non può limitarsi alla regolarità formale delle fatture, alla consegna della merce, ai pagamenti bancari o all'iscrizione camerale del fornitore.
- Occorre distinguere tra esistenza giuridica e reale operatività economico-fiscale del fornitore: una società regolarmente costituita può comunque essere una "cartiera" se priva di struttura, mezzi e attività effettiva.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare la frode del fornitore e, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
- Quando l'Ufficio offre tali elementi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede con verifiche e circostanze concrete, non soltanto con la regolarità documentale dell'operazione.
- In caso di contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice deve esaminare specificamente la struttura del fornitore, i prezzi, i margini, i flussi commerciali, l'organizzazione aziendale, gli adempimenti IVA e ogni anomalia dell'operazione.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25866 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25881 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25882 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25887 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25899 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →